RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

12 LUGLIO 2019, N. 177 PREVIDENZA. Lavoratori autonomi – Trattamento pensionistico di anzianità – Maturazione dei requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 – Conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi – Effetti sulla determinazione dell’entità del trattamento pensionistico – Non fondatezza. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, lett. b , d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella l. n. 122/2010, nella parte in cui comporta l’individuazione delle 520 settimane di cui all’art. 5, comma 1, l. n. 233/1990 e delle 780 settimane di cui all’art. 1, comma 18, l. n. 335/1995, coperte da contribuzione – cui si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico – in quelle anteriori alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione, anziché in quelle anteriori alla data di maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento, risulta oramai superata dalla sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, l. n. 233/1990 e dell’art. 1, comma 18, l. n. 335/1995, nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell’assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l’esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole. In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 173/18 sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 5, comma 1, legge 2 agosto 1990, n. 233 e 1, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell’assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l’esclusione dal computo della contribuzione successiva ove essa comporti un trattamento pensionistico meno favorevole. E ciò in quanto, pur nella diversità dei sistemi previdenziali dei lavoratori autonomi e di quelli subordinati, la regola della neutralizzazione dei contributi dannosi” deve operare anche nel regime pensionistico dei lavoratori autonomi iscritti alla apposita gestione speciale dell’Inps, per cui la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata in particolare risultando irragionevolmente pregiudicata la posizione del lavoratore il quale abbia scelto di proseguire l’attività lavorativa, anziché accedere al trattamento pensionistico e svolgere successivamente l’attività conseguendo, attraverso l’ulteriore contribuzione, supplementi della pensione o la pensione supplementare. 12 LUGLIO 2019, N. 176 PROCESSO PENALE. Impugnazioni – Impugnazione della parte civile – Previsione che la parte civile possa proporre al giudice penale, anziché al giudice civile, impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio – Non fondatezza. A seguito dell’impugnazione proposta della parte civile, il giudice è chiamato a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell’imputato, confermando o riformando, seppur solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado è, quindi, del tutto coerente con l’impianto del codice di rito che, una volta esercitata l’azione civile nel processo penale, la pronuncia sulle pretese della parte civile avvenga in quella sede. In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 12/16 l’esercizio, nel giudizio penale, del diritto della parte civile alla restituzione o al risarcimento del danno, avendo carattere accessorio, ha un orizzonte più limitato, di cui quest’ultima non può non essere consapevole nel momento in cui opta per far valere le sue pretese civilistiche nella sede penale piuttosto che in quella civile. Nel fare questa opzione, l’eventuale impossibilità di ottenere una decisione sulla domanda risarcitoria laddove il processo penale si concluda con una sentenza di proscioglimento per qualunque causa costituisce uno degli elementi dei quali il danneggiato deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle due alternative che gli sono offerte.