RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

10 LUGLIO 2019, N. 173 PROFESSIONI. Avvocato e procuratore – elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi – limiti all'elettorato passivo – ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi – norma di interpretazione autentica che, ai fini del rispetto del divieto di rielezione, prevede che si tenga conto anche dei mandati espletati, anche solo in parte, prima dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017 – non fondatezza. Il limite all’accesso alla carica elettiva di componente dei consigli degli ordini circondariali forensi previsto dall’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113/2017, come interpretato in base all’art. 11-quinquies del decreto-legge n. 135/2018, inserito dalla legge di conversione n. 12/2019, non implica altro che l’operatività immediata della legge e non una retroattività in senso tecnico e cioè con effetti ex tunc. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 236/2015 attribuire, per via normativa, a determinati fatti o situazioni, anche antecedentemente verificatisi, rilievo immediato per il soggetto cui si riferiscono di requisito negativo o di condizione ostativa rispetto all’accesso a cariche elettive sentenza non attiene al piano diacronico della retroattività in senso proprio degli effetti, ma a quello fisiologico della applicazione ratione temporis della norma stessa. 10 LUGLIO 2019, N. 169 PROCESSO PENALE. Domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo – omesso deposito, da parte dell’imputato, dell’istanza di accelerazione del processo nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di cui all’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001 - Esclusione del riconoscimento dell’indennizzo – illegittimità costituzionale. L’istanza di accelerazione del processo penale, non diversamente dall’istanza di prelievo, non costituisce un adempimento necessario, ma una mera facoltà dell’imputato e non ha – ciò che è comunque di per sé decisivo − efficacia effettivamente acceleratoria del processo. Atteso che questo, pur a fronte di una siffatta istanza, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, senza che la violazione di detto termine possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità del ricorrente. La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione, eventualmente, può assumere rilievo come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex legge n. 89/2001, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda, senza con ciò venire in contrasto con l’esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dalla CEDU, la cui violazione comporta, per interposizione, quella dell’art. 117, comma 1, Cost Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 34/2019 l’istanza di prelievo non costituisce un adempimento necessario, ma una mera facoltà del ricorrente, con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera prenotazione della decisione” che può, comunque, intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio , risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l’obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata. 9 LUGLIO 2019, N. 168 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE. Risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione – esercizio dell’azione da parte della Procura della Corte dei conti in esito a sentenze penali irrevocabili di condanna del pubblico dipendente limitatamente a determinati delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale – manifesta infondatezza. Non è manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di consentire il risarcimento soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l’altro, proprio il buon andamento, l’imparzialità e lo stesso prestigio dell’amministrazione. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 355/2010 rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando le esigenze cui si ritiene di dover fare fronte. 9 LUGLIO 2019, N. 167 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE. Risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione – esercizio dell’azione da parte della Procura della Corte dei conti in esito a sentenze penali irrevocabili di condanna del pubblico dipendente limitatamente a determinati delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale – manifesta infondatezza. Non è manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di consentire il risarcimento soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l’altro, proprio il buon andamento, l’imparzialità e lo stesso prestigio dell’amministrazione. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 355/2010 rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando le esigenze cui si ritiene di dover fare fronte.