RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

4 LUGLIO 2019, N. 164 COMMERCIO. Norme della Regione Calabria – commercio su aree pubbliche in forma itinerante – previsione che i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore – non fondatezza. L’art. 4, comma 1, lettera c , della legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 24 Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla l.r. n. 18/1999 , nella parte in cui ha aggiunto, alla fine del comma 3, dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 11 giugno 1999, n. 18 Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche , il periodo i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore non determina un’equiparazione tra le attività commerciali in sede fissa e quelle in forma itinerante e, dunque, non è caratterizzata da valenza anticoncorrenziale. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 98/2017 la materia commercio” rientra nella competenza residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma, dell’art. 117 Cost In questo contesto, il d.lgs. n. 114 del 1998 ha carattere cedevole, applicandosi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della l. 5 giugno 2003, n. 131, soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia. 4 LUGLIO 2019, N. 163 IMPOSTE E TASSE. Deducibilità dell’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, nella misura del 20 per cento – inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale , come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014 , sollevata, in riferimento all’art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di Parma, con l’ordinanza del 5 luglio 2018, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2018. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 42/2018 la carenza di descrizione dei fatti nell’ordinanza di rimessione si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza, determinando l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.