RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

19 GIUGNO 2019, N. 148 ACQUE PUBBLICHE Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali – Divieto di costruzione di opere all’interno della struttura degli argini dei corsi d’acqua – Esclusione dal divieto di manufatti e lavori funzionali all’esercizio di concessioni di derivazione idroelettrica – Illegittimità costituzionale parziale. L’art. 18, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11/2015 Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente la costruzione, all’interno della struttura degli argini dei corsi d’acqua, di manufatti per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 224/12 l’armonizzazione profilata nell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, tra competenze statali, regionali e provinciali costituisce una modalità di equilibrio rispettosa delle competenze di tutti gli enti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione delle fonti energetiche rinnovabili. 13 GIUGNO 2019, N. 144 TUTELA DELLA SALUTE E DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE IN AMBITO TERAPEUTICO. Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento DAT – Amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario – Potere di rifiutare, in assenza di DAT, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato – L. 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento , art. 3, commi 4 e 5 – infondatezza. Il conferimento all’amministratore di sostegno della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario non reca con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita spetta al giudice tutelare attribuirglielo in occasione della nomina, laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario lo richieda. In senso conforme, cfr. Cass. Civ., n. 12998/19 la specifica valutazione del quadro clinico della persona, nell’ottica dell’attribuzione all’amministratore di poteri in ambito sanitario, tanto più deve essere effettuata allorché, in ragione della patologia riscontrata, potrebbe manifestarsi l’esigenza di prestare il consenso o il diniego a trattamenti sanitari di sostegno vitale in tali casi, infatti, viene a incidersi profondamente su diritti soggettivi personalissimi. 6 GIUGNO 2019, N. 141 REATI E PENE. Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione – L. 20 febbraio 1958, n. 75 Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui , art. 3, comma 1, numeri 4 , prima parte, e 8 – infondatezza. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, n. 4 , prima parte, e n. 8 , l. n. 75/1958 Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui , sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma 2 Cost., 27 e 41 Cost., dalla Corte d’appello di Bari con l’ordinanza del 6 febbraio 2018, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2018, non sono fondate. In senso conforme, cfr. Cass. Pen., n. 9348/2001 è ben vero che il vigente ordinamento non vieta, di per sé, l’offerta di sesso a pagamento, ma ciò non significa che essa si configuri come espressione di un diritto costituzionalmente tutelato. Significativo, in tal senso, è che il patto avente ad oggetto lo scambio tra prestazioni sessuali e utilità economica venga tradizionalmente configurato come contratto nullo per illiceità della causa, in quanto contrario ai boni mores art. 1343 c.c. , il cui unico effetto giuridicamente rilevante è la soluti retentio, vale a dire il diritto della persona che si prostituisce di trattenere le somme ricevute dal cliente art. 2035 c.c. , senza, tuttavia, che ella possa agire giudizialmente nel caso di mancato pagamento spontaneo. 6 GIUGNO 2019, N. 139 PROCESSO CIVILE. Responsabilità aggravata della parte soccombente – condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte – codice di procedura civile, art. 96, comma 3 – Infondatezza. La somma al cui pagamento il giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa per lite temeraria ha sufficiente base legale la prescrizione della riserva relativa di legge prevista dalla Costituzione è, quindi, rispettata. Sull’argomento, cfr. Cass. Civ., n. 25177/18 il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., rinviando all’equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e, quindi, la somma prevista da tale disposizione va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.