RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 12 GIUGNO 2019, N. 3939 LAVORO PUBBLICO - REQUISITI. Inserimento sociale attraverso i cantieri di lavoro. La disciplina generale dei Cantieri di lavoro”, definisce oggetto e finalità dell’istituto per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l’inclusione sociale dei soggetti, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro. Ma in nessun caso l’attività in tal modo prestata a vantaggio di comuni ed altri enti è riconducibile o comunque equiparabile al rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze dei medesimi enti. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 12 GIUGNO 2019, N. 3934 CONCESSIONI AUTOSTRADALI - IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE. Oil e food il fatturato stabilisce le modalità di gara. In materia di concessioni amministrative, l’autorità concedente non soggiace ad alcun vincolo per effetto delle concrete modalità con cui la gestione del bene o del servizio venga svolta ed in particolare se questi ultimi siano affidati a terzi. Altrimenti opinando gli interessi pubblici sottesi a tale gestione ed al potere concessorio sarebbero condizionati da pattuizioni di carattere privato, con conseguente rovesciamento del rapporto di supremazia facente invece capo alla pubblica amministrazione titolare di tale potere. E’ insostenibile quindi la tesi del gestore dell’impianto oil allorché pretende di imporre alla concessionaria autostradale la scelta sulle modalità di affidamento della gestione dell’area di servizio, attraverso l’indizione di due gare separate per i servizi oil e nonoil, così soprapponendosi alle valutazioni orientate al perseguimento degli interessi pubblici connessi alla gestione delle aree di servizi. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 11 GIUGNO 2019, N. 3901 TUTELA DELLA SALUTE - APERTURA NUOVE FARMACIE. L’irrilevanza delle piante organiche. L’intervento legislativo legge 27/2012 ha inteso derogare sostanzialmente alla vigente normativa in materie di farmacie per potenziare l’offerta farmaceutica alla popolazione, ai fini di migliorare l’offerta di servizi volti alla tutela della salute, ma anche a fini di tutela dei consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza, stabilendo che i Comuni debbano individuare nuove sedi di farmacie, scegliendo le aree meno servite o con maggiore accesso di potenziali utenti, e che le Regioni , che mantengono un potere sostitutivo in caso di inadempienza dei Comuni, debbano bandire un unico concorso straordinario per soli titoli, per la copertura delle nuove sedi farmaceutiche, che vanno ad aggiungersi, sulla base dei previsti nuovi parametri di rapporto con la popolazione, alla consueta programmazione territoriale senza farla venire meno. Ne consegue che la nuova disciplina di legge, che modifica i parametri numerici e disciplina il concorso straordinario, è diretta al fine di intensificare l’istituzione di sedi farmaceutiche in funzione pro-concorrenziale, attivando una competenza trasversale che il Titolo V della Costituzione riserva alla competenza statale e derogando alla programmazione periodica dell’offerta farmaceutica mediante piante organiche regionali, senza tuttavia intaccare né le competenze regionali in materia di tutela della salute e di pianificazione dei relativi servizi, né le competenze comunali in materia di programmazione territoriale, conseguendone la legittimità costituzionale della nuova disciplina. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 10 GIUGNO 2019, N. 3892 ATTIVITA’ LIBERALIZZATE - SCIA. Edilizia privata e procedimento di controllo. La segnalazione certificata di inizio attività, anche nel settore edilizio, non costituisce un atto di avvio di un procedimento ad istanza di parte rispetto al quale l’amministrazione comunale deve esprimersi con atti di accoglimento o di diniego, ma costituisce, pur non essendo un provvedimento amministrativo impugnabile autonomamente, esso stesso un a parte del titolo abilitativo a realizzare le opere edilizie descritte nel progetto allegato che si completa con il decorso del termine previsto dal legislatore laddove non vi siano stati interventi inibitori dell’amministrazione. Tale procedura di esercizio di attività liberalizzata”, con riferimento alla posizione dell’amministrazione comunale che riceve la SCIA, costituisce l’incipit per l’avvio di un procedimento di controllo, d’ufficio che nulla ha a che vedere con un procedimento ad istanza di parte, posto che per cominciare i lavori, oltre allo spirare del termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6- bis, primo periodo, l. n. 241/1990, l’interessato non deve attendere il giudizio favorevole manifestato o altra forma autorizzatoria espressa dall’amministrazione , della compatibilità della realizzazione edilizia indicata nella SCIA ed eseguita nel concreto dalla parte interessata che può concludersi, alternativamente, con una sorta di non liquet o di archiviazione”, ovvero con l’assunzione di provvedimenti di carattere inibitorio, indicati nell’art. 19, comma 3, l. 241/1990 e richiamati nel successivo comma 4.