RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

10 MAGGIO 2019, N. 114 CAPACITÀ GIURIDICA E DI AGIRE. Amministrazione di sostegno – capacità di donare – donazione, da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno, con le forme abilitative richieste –non fondatezza. Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l’estensione, con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’art. 774, comma 1, primo periodo, cod. civ. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 258/2017 il principio personalista impone di leggere l’art. 2 congiuntamente all’art. 3 Cost., primo comma, che garantisce il principio di eguaglianza a prescindere dalle condizioni personali”, tra le quali si colloca indubbiamente la condizione di disabilità di cui i beneficiari di amministrazione di sostegno sono portatori, sia pure in forme e gradi diversi e secondo comma, il quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli, qual è appunto la condizione di disabilità, che impediscono la libertà e l’eguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona. 10 MAGGIO 2019, N. 113 CIRCOLAZIONE STRADALE. Pubblicità sulle strade – collocazione di cartelloni pubblicitari in difformità alle prescrizioni indicate nell’autorizzazione – sanzione amministrativa – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 23, comma 12, d.lgs. n. 285/1992 Nuovo codice della strada , nel testo sostituito dall’art. 36, co. 10-bis, d.l. n. 98/2011 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria , convertito, con modificazioni, in legge n. 111/2011, è costituzionalmente illegittimo nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria della infrazione ivi prevista per l’ installazione difforme” di cartelli pubblicitari. Sull’argomento, cfr. Cass. Civ., n. 167/2016 in tema di violazioni previste dal codice della strada, la sanzione prevista dall’art. 23, co. 13-bis, cod. strada, per l’omessa rimozione di cartelli pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell’ente titolare della strada è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al comma 11 del citato art. 23 relativa all’abusiva installazione di detti cartelli, trattandosi di condotte differenti e a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato inadempiente all’obbligo di rimozione e l’installatore abusivo, sicché, nel primo caso, la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva. 10 MAGGIO 2019, N. 112 BORSA. Intermediazione finanziaria – abuso di informazioni privilegiate – sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB – confisca per equivalente – previsione della confisca per equivalente non soltanto del profitto dell’illecito ma anche dei mezzi impiegati per commetterlo – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 187- sexies , d.lgs. n. 58/1998, nel testo originariamente introdotto dall’art. 9, comma 2, lett. a , della legge n. 62/2005 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 , è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto. Ed infatti, la combinazione tra una sanzione pecuniaria di eccezionale severità, ma graduabile in funzione della concreta gravità dell’illecito e delle condizioni economiche dell’autore dell’infrazione, e un’ulteriore sanzione anch’essa di carattere punitivo” come quella rappresentata dalla confisca del prodotto e dei beni utilizzati per commettere l’illecito, che per di più non consente all’autorità amministrativa e poi al giudice alcuna modulazione quantitativa, conduce necessariamente, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 252/2012 quello delle conseguenze ultra modum che possono scaturire, in determinati contesti, dalla previsione della confisca obbligatoria, non solo del profitto, ma anche dei beni strumentali alla commissione dell’illecito, costituisce un problema in sé reale e avvertito, da sottoporre all’attenzione del legislatore.