RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 2 MAGGIO 2019, N. 2855 INTERDITTIVA ANTIMAFIA. PRESUPPOSTI. Il vincolo dei reati ambientali quali reato-spia. Con l’individuazione dei cosiddetti reati-spia, contenuti nell’art. 84, comma 4, lett. a , d.lgs. n. 159 del 2011, il legislatore ha inteso operare una selezione a monte delle condotte che riflettono in sé il pericolo di infiltrazione mafiosa, in quanto si tratta di fattispecie che destano maggiore allarme sociale, intorno alle quali con maggiore regolarità statistica gravita il mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso. Trattasi, in sostanza, di un catalogo di reati che, nella valutazione ex ante fattane dal legislatore, integrano una 'spia' di per sé sola sufficiente ad imporre, nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l'effetto interdittivo nei rapporti con la pubblica amministrazione. Pertanto, ove il Prefetto abbia contezza della commissione di taluni dei delitti menzionati nell'art. 84, comma 4, lett a , e sino quando non intervenga una sentenza assolutoria, deve limitarsi ad 'attestare' la sussistenza del rischio infiltrativo siccome desunto dalla mera ricognizione della vicenda penale nei termini e nei limiti in cui è contemplata dalla disposizione in questione, devono esserci, cioè, almeno provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva . CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 2 MAGGIO 2019, N. 2854 TUTELA DELLA SALUTE. Strutture per dialisi private convenzionate. Requisiti qualitativi. Gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei alla necessità di raggiungere – in particolare per determinate branche relative a gravi patologie – livelli di efficienza massimi, anche a costo di un aggravio di impegni di uomini e di mezzi. Tali conclusioni ben si armonizzano con i principi, costantemente elaborati dalla Sezione, nella materia degli accreditamenti concessi a strutture private, secondo cui chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare le condizioni da questa imposte, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. In alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I PARERE 30 APRILE 2019, N. 1326 RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO. PRINCIPIO DI SINTETICITA’. Stabiliti i parametri da rispettare. Un ricorso di 95 pagine, peraltro non proporzionato al livello di complessità della causa potrebbe essere dichiarato inammissibile per la difficoltosa l'individuazione della materia del contendere. Ciò in quanto va rispettato, anche nel ricorso straordinario, il dovere di chiarezza e sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a La parte ricorrente è stata invitata a produrre una memoria riepilogativa – che contenga l’esposizione chiara, sintetica ed omnicomprensiva di tutte le censure alla quale unicamente si farà riferimento per la decisione del ricorso straordinario. Nel caso specifico la memoria non dovrà superare i 50.000caratteri, redatta su foglio A4 o sull'equivalente digitale, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura ad es. Times New Roman, Courier, Garamond e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina, non sono consentite note a piè di pagina . CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 29 APRILE 2019, N. 2735 DIRIGENZA PUBBLICA. DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE. L’illegittimità della scelta esclusivamente medica. Psicologi contro psichiatri perché nella tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia i medici non hanno l’esclusiva. In base al d. P.R. n. 484/1997 l’individuazione delle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, nel limite massimo stabilito dall’atto aziendale. Non sussistono pertanto preclusioni normative, in caso di strutture multidisciplinari con la conseguenza che deve essere privilegiato l’accesso pluricategoriale. Ciò del resto è stato confermato perfino dal Giudice delle leggi in relazione ai SerT” Servizi per le tossicodipendenze , in quanto istituiti per erogare terapie idonee sia alla disintossicazione e alla riabilitazione psico-fisica dei soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti, sia, del pari, alla loro riabilitazione psicologica, funzionale ad un pieno reinserimento sociale v. Corte Cost., 25 novembre 2011, n. 321, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della L.R. Puglia 6 settembre 1997, n. 27, proprio in quanto riservava la direzione di tale tipologia di Servizi al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico .