RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 24 APRILE 2019, N. 2641 APPALTO DI LAVORI - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE. Il diverso modello organizzativo del RTI. Il testuale riferimento legislativo al tipo di prestazione e non alla prestazione concretamente svolta, e così ad un concetto astratto piuttosto che concreto va inteso nel senso che ciascun operatore economico dev'essere in grado, per le competenze possedute, di partecipare all’esecuzione dell’unica prestazione quest’ultima, poi, altro non può essere che la prestazione oggetto del servizio da affidare e le competenze non possono essere che quelle richieste dal bando di gara. Ciò significa che la diversità delle prestazioni, tale da escludere il carattere orizzontale del raggruppamento, ricorre solo se ciascuna delle imprese possiede specializzazioni e competenze diverse da quelle richieste dal bando, finalizzate all’esecuzione di un’attività non corrispondente a quella oggetto del contratto. La simmetria tra competenze possedute e prestazioni assunte dalle imprese raggruppate, quale principio costitutivo del RTI, deve essere verificata non in chiave assoluta ed astratta, ma nel prisma delle prescrizioni di gara sì che solo qualora la ripartizione delle prestazioni all’interno del raggruppamento sia tale da spezzare quel rapporto simmetrico, potrebbe affermarsi il carattere derogatorio della formula organizzativa prescelta rispetto al sistema di qualificazione che presiede alla disciplina della partecipazione delle imprese alla specifica gara. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 23 APRILE 2019, N. 2620 ELEZIONI EUROPEE - UTILIZZO SIMBOLI NOTI. Vecchi simboli. Nuovi partiti. Scudo crociato conteso tra UDC e DC. Nell’ammettere un simbolo elettorale l’Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione deve fare corretta applicazione della normativa a rilevanza pubblicistica – art. 14, commi 3, 4 e 6, d.P.R. n. 361/1957 – volta a garantire una corretta e consapevole scelta dell’elettore, immune da sviamenti e confusioni, verso una determinata forza politica, con tutela, quindi, dell’affidamento identitario che l’elettore può ragionevolmente effettuare attraverso un riscontro, appunto, dei simboli nell’immagine socialmente nota di un partito. Non vi è dubbio, a tale proposito, che lo scudo crociato, oggi come oggi, sia riconducile all’UDC tenuto conto peraltro che gli appellanti, referenti della DC, non hanno dimostrato alcuna continuità storica e giuridica tra la formazione politica, rappresentata dagli stessi, e la vecchia” DC, tale da legittimarli ad invocare l’applicazione dell’art. 14, sopra citato, in proprio favore. In sostanza, proprio le esigenze di tutela dell’elettorato, ad evitare confusioni nell’utilizzo di simboli anche solo in parte sovrapponibili, legittima l’utilizzo del simbolo da parte della sola formazione politica che, per anni, se ne è servita ed è stata rappresentata in sede parlamentare, nazionale ed europea, e cioè l’UDC, sulla base, peraltro, di numerosi provvedimenti confermati in sede giurisdizionale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 23 APRILE 2019, N. 2581 EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO SOTTOTETTI. Nuovi piani e sottotetti. Non una qualsiasi parte di edificio immediatamente inferiore al tetto può ritenersi un sottotetto” potenzialmente sfruttabile ai fini abitativi, dovendosi considerare che per il recupero abitativo è necessario che sia identificabile come già esistente un volume sottotetto passibile di recupero, ovvero di riutilizzo a fini abitativi, in quanto avente caratteristiche dimensionali altezza, volume e superficie e funzionali utilizzabile , tali da risultare già praticabile ed abitabile, eventualmente con i soli adattamenti necessari per raggiungere i requisiti minimi di abitabilità . Nel caso specifico, sottoposto all’esame della Sezione, il titolo che aveva assentito in origine l’edificazione dell’intero edificio, doveva avere la specifica funzione di isolamento termico dell’unità immobiliare sottostante, al quale doveva essere vincolato attraverso un’apposizione di un specifico vincolo pertinenziale. In altre parole, l’intervento abusivo realizzato è finalizzato alla realizzazione di un nuovo” piano aggiuntivo abitabile, che eccede i caratteri della ristrutturazione per integrare un intervento di nuova costruzione.