RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

17 APRILE 2019, N. 90 PROCEDIMENTO CIVILE. Esecuzioni immobiliari – spese per ausiliari del magistrato – compenso dell’esperto o dello stimatore – liquidazione calcolata sulla base del prezzo ricavato dalla vendita – previsione che, anteriormente alla vendita, la liquidazione di acconti non possa essere in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sul valore di stima – non fondatezza. L’art. 161, comma 3, disp. att. cod. proc. civ., aggiunto dall’art. 14, comma 1, lett. a-ter del decreto-legge n. 83/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132/2015, non incorre nelle censure di irragionevolezza, neppure nella parte in cui rimanda la liquidazione definitiva del compenso dell’esperto stimatore nominato ex art. 569 cod. proc. civ. al momento della vendita. Tale previsione, difatti, è il corollario di un criterio di determinazione del compenso parametrato al valore di vendita e immune, per le ragioni sin qui esposte, dai vizi denunciati. Inoltre, il legislatore, nel temperare il rigore di tale previsione con un appropriato correttivo, consente la liquidazione di acconti nella non trascurabile misura del 50% del valore di stima. La disciplina dettata dal d.l. n. 83/2015, infatti, ha attuato un bilanciamento non irragionevole tra i diversi interessi rilevanti e non ha mancato di apprestare tutela anche al diritto dei professionisti di ricevere – senza dilazioni ingiustificate – un compenso adeguato all’impegno garantito. 17 APRILE 2019, N. 88 REATI E PENE. Omicidio stradale – computo delle circostanze – divieto di prevalenza e/o equivalenza della circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 589-bis, comma 7, codice penale [evento non di esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole] – lesioni personali stradali gravi o gravissime – computo delle circostanze – divieto di prevalenza e/o equivalenza dell’attenuante speciale prevista dall’art. 590-bis, comma 7, codice penale [evento non di esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole] sulle circostanze aggravanti di cui al medesimo articolo – non fondatezza. Non è irragionevole che l’attenuante speciale della responsabilità non esclusiva del colpevole nella causazione dell’evento di cui agli artt. 589, comma 7, e 590, comma 7, c.p. non possa essere bilanciata, quanto al reato di omicidio stradale, con l’aggravante per aver guidato in stato di ebbrezza e, quanto al reato di lesioni personali stradali gravi, con l’aggravante per aver attraversato un’intersezione stradale con il semaforo disposto al rosso. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. n. 179/2017 dal principio di legalità sancito all’art. 25 Cost. discende che le scelte sulla misura della pena sono affidate alla discrezionalità politica del legislatore, sempre che il trattamento sanzionatorio sia proporzionato alla violazione commessa e non comprometta la finalità di rieducazione del condannato.