RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

29 MARZO 2019, N. 68 PROCESSO PENALE. Processo minorile – sospensione del processo e messa alla prova – esito negativo della messa alla prova – possibilità per il giudice di determinare la pena da eseguire tenuto conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto dal minorenne durante il periodo di sottoposizione alla messa alla prova – non fondatezza. Non può considerarsi contrario ai principi di proporzionalità e individualizzazione della pena fondati sugli artt. 3 e 27 Cost., nemmeno alla luce delle superiori esigenze di tutela della personalità del minore sottese all’art. 31 Cost., il fatto che – una volta che si sia riscontrato il fallimento della messa alla prova dell’imputato minorenne – non sia previsto alcun meccanismo di scomputo di una parte della pena inflitta nei suoi confronti in esito alla celebrazione del processo, in proporzione rispetto alla prova eseguita come accade nel caso della messa alla prova per gli adulti ovvero in conformità al discrezionale apprezzamento del giudice. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 91/2018 la normativa sulla sospensione del procedimento con messa alla prova comporta una diversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma di trattamento, con l’affidamento al giudice di un giudizio sull’idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte afflittiva” sia di quella rieducativa”, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva. 29 MARZO 2019, N. 67 SPESE DI GIUSTIZIA. Contributo unificato – riscossione – notificazione dell’invito al pagamento presso il domicilio eletto o, in mancanza, tramite deposito presso l’ufficio – ritenuta difformità dai principi generali in materia tributaria che stabiliscono la conoscenza diretta dell’atto impositivo – non fondatezza. La notifica nel domicilio eletto dell’invito al pagamento del contributo unificato non versato, prevista dall’art. dell’art. 248, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia − Testo A , non viola il fondamentale diritto del destinatario ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 175/2018 rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il limite inderogabile” di assicurare al contribuente una effettiva possibilità di conoscenza dell’atto”. 29 MARZO 2019, N. 66 PROCESSO PENALE. Incompatibilità del giudice – incompatibilità alla funzione di trattazione della udienza preliminare del giudice dell’udienza preliminare che abbia invitato il pubblico ministero a procedere alla modifica dell’imputazione per diversità del fatto e questi abbia aderito – non fondatezza. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p , sollevata, in riferimento all’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli con l’ordinanza dichiara del 12 maggio 2017, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2017, non è fondata. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 153/2012 affinché possa configurarsi una situazione di incompatibilità – nel senso dell’esigenza costituzionale della relativa previsione, in funzione di tutela dei valori della terzietà e dell’imparzialità del giudice – è necessario che la valutazione contenutistica” sulla medesima regiudicanda si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito. È del tutto ragionevole, infatti, che, all’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – resti, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere.