RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. AP SENTENZA 27 MARZO 2019, N. 6 APPALTO DI LAVORI. RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE. La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori. In applicazione dell’art. 92, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme ovvero un’altra delle imprese del medesimo sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI ORDINANZA 27 MARZO 2019, N. 2033 TELEFONIA MOBILE. DI IMPRESE. Compatibilità delle norme e della giurisprudenza con il diritto UE. Il diritto alla comunicazione non può essere arbitrariamente e ingiustificatamente compresso o limitato. Con la conseguenza che le amministrazioni preposte al corretto governo del territorio dovranno trovare le soluzioni che di volta in volta meglio consentano il minor sacrificio dello stesso e, allo stesso tempo, la massima tutela del diritto alla comunicazione. Da ciò ne consegue la necessità di una verifica della compatibilità con la disciplina europea vigente della normativa interna e della relativa giurisprudenza. La Sezione rimette pertanto alla Corte di giustizia UE se il diritto dell’Unione europea osti a una normativa nazionale come quella di cui all’articolo 8 comma 6 legge 22 febbraio 2001. n. 36 intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia”. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 27 MARZO 2019, N. 2028 CONCESSIONE AREA PUBBLICA. DECADENZA. Il connubio tra utilizzo dell’area pubblica e le opere edilizie sovrastanti. Legittima, ed anzi atto vincolato, la decadenza della concessione se invece di un gazebo aperto è stata realizzata una struttura chiusa di dimensioni peraltro più ampie di quelle assentite. Ai fini della verifica del comportamento del concessionario nell’uso del titolo abilitativo, infatti, rilevano non solo gli aspetti relativi all’ampiezza della superficie occupata ma anche quelli relativi alla natura e consistenza dell’opera edilizia sulla stessa realizzata. Il concessionario, pertanto, viola gli obblighi nascenti dal titolo abilitativo relativo all’utilizzo del suolo pubblico e, dunque, non ne rispetta i limiti, non solo se occupa un’estensione maggiore di quella autorizzata, ma anche quando realizza sulla stessa un’opera diversa rispetto a quella assentita, risultando l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico essere stata concessa espressamente per la collocazione su di esso di tale manufatto. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 27 MARZO 2019, N. 2019 EDILIZIA PRIVATA. SISTEMA AUTORIZZATORIO. L’inammissibilità della SCIA per il capannone che diventa supermercato. Nei casi così previsti dal testo unico sull’edilizia nella versione attualmente vigente non è ammesso il mutamento della destinazione di un immobile situato in zona omogenea produttiva – D industriale/artigianale ad uso commerciale, mediante S.C.I.A. L’ipotesi in questione non può ritenersi, infatti, di modesta incidenza dal punto di vista urbanistico, a causa del diverso dimensionamento degli standard urbanistici previsto per gli insediamenti produttivi di carattere industriale e per quelli di natura commerciale previsto dall’art. 5 d.m., commi 1 e 2, n. 1444 del 1968.