RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

20 MARZO 2019, N. 59 CIRCOLAZIONE STRADALE. Reato di guida sotto l’influenza dell’alcool – sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. n. 274/2000 – sostituzione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità disposta contestualmente all’emissione del decreto penale di condanna – manifesta inammissibilità. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992 Nuovo codice della strada , sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost., dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Torino, sono manifestamente inammissibili per difetto di motivazione. Sull’argomento, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n. 27519/17 la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, da una parte, e la sostituzione della pena nel suo complesso con il lavoro di pubblica utilità, dall’altra, costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto e alle caratteristiche personali dell’imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili esigenze afferenti alla funzione rieducativa della pena, sicché, una volta adottata una opzione sanzionatoria, non sarebbe possibile al giudice, per esigenze di coerenza e razionalità del sistema, sovrapporre a quella una scelta diversa e ulteriore. 20 MARZO 2019, N. 55 SANITÀ PUBBLICA . Riconoscimento dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da assunzione di farmaci, nella specie affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nell’anno 1958 e nell’anno 1966 – decorrenza del beneficio dalla data di entrata in vigore della l. n. 160/2016, di conversione del d.l. n. 113/2016 [ovvero dal 21 agosto 2016] – illegittimità costituzionale parziale . L’art. 21- ter , comma 1, d.l. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 160/2016, che riconosce anche ai nati nel 1958 e nel 1966 affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, l’indennizzo previsto per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965, è incostituzionale nella parte in cui concede loro tale indennizzo solo a partire dal 21 agosto 2016, anziché dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965 1° gennaio 2008 . In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 293/11 le scelte discrezionali che il legislatore può compiere – nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura, della gradualità e dei modi di erogazione delle provvidenze assistenziali da adottare – non devono essere affette da palese arbitrarietà o irrazionalità ed, in particolare, non devono comportare una lesione, oltre che del nucleo minimo della garanzia, anche della parità di trattamento tra i destinatari. 15 MARZO 2019, N. 50 STRANIERO . Straniero legalmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno dieci anni – concessione dell’assegno sociale – requisito della titolarità della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – non fondatezza. Stante la limitatezza delle risorse disponibili, al di là del confine invalicabile rappresentato dai diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione e dalla normativa internazionale, rientra nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione, l’accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 222/13 entro i limiti consentiti dall’art. 11 della direttiva n. 2003/109/CE recepita dal d.lgs. n. 3/2007 e, comunque, nel rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo assicurati dalla Costituzione e dalla normativa internazionale, il legislatore può riservare talune prestazioni assistenziali ai soli cittadini e alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, il cui status vale di per sé a generare un adeguato nesso tra la partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica, e l’erogazione della provvidenza.