RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 14 MARZO 2019, N. 1684 TUTELA DELL’AMBIENTE. CODICE DELLA STRADA. I doveri dell’ANAS sulle strade che gestisce. Se l’ordinanza è scarna, non per questo è illegittima. Il potere amministrativo deve essere qualificato in relazione ai presupposti sostanziali che ne hanno in concreto determinato l’esercizio ed alla effettiva natura del potere, con la conseguenza che l’assenza di richiami espressi nella motivazione o nel dispositivo del provvedimento non è determinante, perché, in conformità al principio espresso dal brocardo iura novit curia , spetta in ogni caso al giudice amministrativo ricostruire il quadro giuridico-normativo nel quale il potere è stato esercitato e conseguentemente verificare l’esistenza delle illegittimità dedotte nell’impugnativa. Se dunque l’art. 14 del codice della strada impone direttamente al concessionario la pulizia delle strade e delle loro pertinenze al fine di garantire la sicurezza, oltre che la fluidità della circolazione , l’art. 192 d.lgs. n. 50/2016 ed, in precedenza, l’art. 14 d.lgs. n. 22/1997 può anche trovare applicazione nei confronti dell’A.N.A.S., con riferimento alle strade dalla stessa gestite, tenendo conto degli obblighi specifici che su di essa gravano, purché la condotta dell’abbandono le sia imputabile a titolo di dolo o di colpa il che vale ad escludere una sua corresponsabilità solidale automatica. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 13 MARZO 2019, N. 1678 NORMATIVA ANTIMAFIA. Collaboratori di giustizia. Testimoni di giustizia. Elementi di distinzione. A differenza del collaboratore di giustizia, il testimone di giustizia è estraneo alle vicende, oggetto di propalazione. La distinzione tra testimone di giustizia e collaboratore di giustizia, in sostanza, sta infatti nella posizione di estraneità e di terzietà del primo rispetto alle vicende, oggetto di informazioni, e ciò implica una ulteriore valutazione sulla effettiva estraneità del testimone al contesto criminale, come la stessa Commissione centrale ha stabilito in via generale con la propria determinazione, in data 30 luglio 2009, nella quale ha dettato i criterî di massima per il riconoscimento dello status. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 13 MARZO 2019, N. 1677 PROCESSO AMMINISTRATIVO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA. Esecuzione, dinanzi al giudice amministrativo, delle ordinanze di pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c La conservazione dell’efficacia dell’ordinanza di cui all’art. 186 bis comma 2 cpc, nell’ipotesi di estinzione del processo, attiene alla efficacia quale titolo esecutivo, e non quale giudicato. Non si può infatti escludere che le parti, a differenza di quanto avviene per le procedure monitorie non opposte, agiscano con diverso e autonomo giudizio di cognizione per far valere l’insussistenza dell’obbligazione a base dell’ordinanza. E’ inammissibile, pertanto, il giudizio di ottemperanza di un’ordinanza per il pagamento di somme non contestate ex art. 186 -bis c.p.c. e ciò in quanto, non essendo l’ordinanza equiparabile al giudicato, è insuscettibile di fondare il presupposto per il giudizio d’ottemperanza. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 13 MARZO 2019, N. 1668 BONIFICA BELLICA. ATTIVITA’ VIGILATA. I complessi adempimenti previsti a carico delle imprese. E’ legittima la sospensione dell’iscrizione all’Albo delle imprese specializzate in bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, della durata di tre mesi, disposta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c , d.m. 11 maggio 2015, n. 82 istitutivo del suddetto Albo se l’impresa non si attiene agli obblighi informativi previsti dalla, peraltro complessa, normativa di riferimento. Il procedimento di iscrizione ha infatti lo scopo di accreditare le imprese in possesso di adeguata capacità tecnico – economica, secondo quanto prescritto dall’art. 1, comma 1, lett. d , l. n. 177/2012, essendo tale iscrizione condizione per l’esercizio dell’attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi ed è disposta per categorie e classifiche in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere e alle capacità tecnico-economiche dell’impresa” art. 2, comma 2, d.m. n. 82/2015 . Ciò non toglie che l’impresa che ha ottenuto l’incarico di eseguire la bonifica debba rispettare le prescrizioni tecniche impartite e che, a proposito dell’attività di bonifica, in senso stretto, l’Amministrazione ritiene necessarie anche le comunicazioni preventive, riferite ai singoli cantieri, al fine di una necessaria vigilanza sull’utilizzo del personale. Ciò in quanto sotto il profilo sanzionatorio appare ben chiara la distinzione tra gli obblighi informativi connessi alla tenuta dell’Albo e quelli prescritti ai fini della corretta esecuzione delle attività di bonifica.