RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

13 MARZO 2019, N. 45 EDILIZIA ED URBANISTICA. Segnalazione certificata di inizio attività [SCIA] – previsione che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili – possibilità per gli interessati di sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – mancata previsione di un termine per la sollecitazione da parte del terzo delle verifiche sulla SCIA presentata da altri soggetti – non fondatezza. In caso di presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività, e verifiche cui è chiamata l’amministrazione sono quelle già puntualmente disciplinate dall’art. 19, legge n. 241/1990, da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della SCIA commi 3 e 6- bis e, poi, entro i successivi diciotto mesi comma 4, che rinvia all’art. 21- novies . Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 49/2016 il perno della disciplina in materia di rilascio dei titoli edilizi è costituito da un istituto di portata generale – quello dell'autotutela – che si colloca allo snodo delicatissimo del rapporto fra il potere amministrativo e il suo riesercizio, da una parte, e la tutela dell'affidamento del privato, dall'altra. Non è un caso, del resto, che il legislatore abbia inteso pervenire ad un giusto equilibrio fra le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche maturate a seguito della DIA e della SCIA e le ragioni di tutela dell'interesse pubblico urbanistico. 8 MARZO 2019, N. 40 REATI E PENE. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope – pena minima edittale di anni otto di reclusione, in luogo di quella di anni sei, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale – illegittimità costituzionale parziale. In materia di stupefacenti, la divaricazione di ben quattro anni tra il minimo edittale di pena previsto per la fattispecie ordinaria otto anni di reclusione ed il massimo edittale della pena comminata per quella di lieve entità quattro anni di reclusione prevista dall’art. 73, co. 1, d.P.R. n. 309/1990 Testo Unico sugli stupefacenti costituisce un’anomalia sanzionatoria, in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza, oltre che con il principio della funzione rieducativa della pena. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 233/2018 vero è che non appartengono alla Corte Costituzionale valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, di esclusiva pertinenza del legislatore. Spetta, infatti, alla rappresentanza politica il compito di individuare il grado di reazione dell'ordinamento al cospetto della lesione di un determinato bene giuridico. Ciò, tuttavia, non preclude, a monte, l'intervento della Corte Costituzionale laddove le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli e il sistema legislativo consenta l'individuazione di soluzioni, anche alternative tra loro, che, per la omogeneità che le connota rispetto alla norma censurata, siano tali da ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze.