RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

27 FEBBRAIO 2019, N. 26 MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI. Confisca di beni alla criminalità organizzata – tutela dei terzi creditori – disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159/2011 – soggetti legittimati a proporre domanda di ammissione del credito - limitazione ai soli creditori titolati – carenza, nel caso di specie [qualificazione della debitrice come impresa artigiana], della residua forma di tutela del creditore di chiedere il fallimento – illegittimità costituzionale parziale. In presenza di una ragionevole presunzione che il bene, di cui il soggetto risulti titolare o abbia la materiale disponibilità, sia stato acquistato attraverso una condotta illecita o, a fortiori, in presenza di prove dirette di tale origine illecita, il sequestro e la confisca del bene medesimo non hanno lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta, bensì, più semplicemente, quello di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all’ordinamento giuridico, o comunque di far sì eventualmente attraverso la confisca per equivalente che venga neutralizzato quell’arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l’attività criminosa presupposta, non potrebbe godere. In assenza di connotati afflittivi ulteriori, la finalità dell’ablazione patrimoniale ha, in tale ipotesi, carattere meramente ripristinatorio della situazione che si sarebbe data in assenza dell’illecita acquisizione del bene. Quest’ultimo potrà, così, essere sottratto al circuito criminale, ed essere invece destinato – quanto meno ove non sia possibile restituirlo a un precedente titolare, che ne fosse stato illegittimamente spogliato – a finalità di pubblico interesse, come quelle istituzionalmente perseguite dall’Agenzia nazionale dei beni confiscati. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 177/1980 il principio di legalità in materia di prevenzione, lo si ancori all’art. 13 ovvero all’art. 25, co. 3, Cost., implica che l’applicazione della misuratrovi il presupposto necessario in fattispecie di pericolosità”, previste – descritte – dalla legge fattispecie destinate a costituire il parametro dell’accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa base può dirsi legalmente fondata. 27 FEBBRAIO 2019, N. 25 MISURE DI PREVENZIONE. Sorveglianza speciale – inosservanza degli obblighi di vivere onestamente” e rispettare le leggi” - sanzione penale – illegittimità costituzionale. L’inosservanza delle prescrizioni di vivere onestamente” e di rispettare le leggi” non può integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. L’esigenza di contrastare il rischio che siano commessi reati – ragion d’essere delle misure di prevenzione – resta comunque soddisfatta dalla facoltà per il giudice di indicare e modulare prescrizioni specifiche nell’ambito della sorveglianza speciale. In senso contrario, cfr. Corte Cost., n. 282/2010 la prescrizione di vivere onestamente”, pur apparendo di per sé generica se valutata in modo isolato, se collocata nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dall’art. 5 della legge n. 1423/1956, assume un contenuto più preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni. Quanto alla prescrizione di rispettare le leggi”, essa non è indeterminata ma si riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale. 27 FEBBRAIO 2019, N. 24 MISURE DI PREVENZIONE. Misure di prevenzione personali applicate dal Questore e dall’autorità giudiziaria – misure di prevenzione personali e patrimoniali – disciplina – soggetti destinatari – tipologia delle misure e loro presupposti – decisione – inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, in riferimento ad art. 2, Protocollo n. 4, Convenzione per la salvaguardia diritti dell’uomo e libertà fondamentali – illegittimità costituzionale parziale. Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale successiva alla c.d. sentenza de Tommaso, risulta oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dell’art. 1, n. 2 , della legge n. 1423/1956, poi confluita nell’art. 1, lett. b , del d.lgs. n. 159/2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali casi” – oltre che in quali modi” – essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca. La locuzione coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli titoli” di reato, quanto di specifiche categorie” di reato. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 327/2008 l’esistenza di interpretazioni giurisprudenziali costanti non vale, di per sé, a colmare l’eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale. 21 FEBBRAIO 2019, N. 20 IMPIEGO PUBBLICO. Impiego pubblico – riservatezza – trasparenza – obblighi di pubblicazione di documenti e informazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali – pubblicazione dei compensi – pubblicazione degli emolumenti percepiti – illegittimità costituzionale parziale. Se il principio di trasparenza può giustificare, per tutti i dirigenti pubblici, la pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica nonché delle spese relative ai viaggi di servizio e alle missioni pagate con fondi pubblici, così non è per gli altri dati relativi ai redditi e al patrimonio personali, non trattandosi di dati collegati all’espletamento dell’incarico. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 137/2018 il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi.