RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 15 FEBBRAIO 2019, N. 1085 T.U.L.P.S. MISURE DI PREVENZIONE - AMMONIMENTO. Le intemperanze del vicino di casa ed i provvedimenti del questore. L’ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612- bis c.p. Ai fini della sua emissione, pertanto, non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato art. 612- bis c.p., ma il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che recano un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all’integrità della persona. Anche all’ammonimento, infatti, deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione. Proprio per questo l’ammonimento della Questura è un provvedimento discrezionale chiamato ad effettuare una delicata valutazione delle condotte poste in essere dallo stalker in funzione preventiva e dissuasiva, e deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 14 FEBBRAIO 2019, N. 1049 ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE – REVOCAZIONE - RILEVABILITA’ ATTO NULLO. Il trasferimento illegittimo della farmacia. Inammissibile il ricorso per revocazione presentato dal farmacista al quale è stato negato, dal giudice, il trasferimento della farmacia in un centro commerciale ma distante 8 chilometri dalla comunità originariamente servita. Motivo del ricorso il fatto che il Collegio non avrebbe rilevato la nullità della delibera aziendale impugnata, in quanto il potere ad autorizzare il trasferimento della farmacia spetterebbe ormai non più all’Azienda Sanitaria, ma al Comune. Ma detto profilo attiene, ha osservato la Sezione, ad un presunto errore di diritto della sentenza impugnata, ma nessuna parte aveva sollevato tale profilo di invalidità – discendente dal difetto di attribuzione in capo all’Azienda in seguito alla previsione dell’art. 11 d.l. n. 1/2012. Peraltro, nel giudizio amministrativo la nullità del provvedimento, anche se rilevabile d’ufficio dal giudice in applicazione del generale principio previsto dall’art. 1421 c.c. v., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6092 , è questione di diritto e giammai di fatto, sicché l’errore eventualmente compiuto dal giudice nel non rilevarne ex officio la nullità non è mai censurabile in sede di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. in quanto non assimilabile, in nessun modo, ad una svista” o errore dei sensi”. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 12 FEBBRAIO 2019, N. 1006 RIMESSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA IL RAPPORTO TRA FGCI E CONI. L’attività contrattuale della federazione calcio tra diritto pubblico e privato. Si chiede alla CGUE se sulla base delle caratteristiche della normativa interna relativa all’ordinamento sportivo la Federazione calcistica italiana sia qualificabile come organismo di diritto pubblico, in quanto istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale e se sulla base dei rapporti giuridici tra il CONI e la FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio il primo disponga nei confronti della seconda di un’influenza dominante alla luce dei poteri legali di riconoscimento ai fini sportivi della società, di approvazione dei bilanci annuali e di vigilanza sulla gestione e il corretto funzionamento degli organi e di commissariamento dell’ente. E se per contro tali poteri non siano sufficienti a configurare il requisito dell’influenza pubblica dominante propria dell’organismo di diritto pubblico, in ragione della qualificata partecipazione dei presidenti e dei rappresentanti delle Federazioni sportive negli organi fondamentali del Comitato olimpico. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 11 FEBBRAIO 2019, N. 991 QUOTE LATTE - LIMITI NAZIONALI. Il divieto della cessione all’estero. I produttori del bresciano avevano stipulato un accordo con l’Inghilterra, ma la provincia di Brescia non ha convalidato gli atti. Ciò in quanto il sistema delle quote latte trae la propria motivazione proprio da una volontà di contenimento della produzione comunitaria, attraverso la predisposizione di quote assegnate a ciascuno Stato, nell’ambito della quali necessariamente devono essere assegnate quote individuali. La successiva disciplina, pur disciplinando le singole quote individuali, non ha cessato di porre in primo piano la responsabilità dello Stato nel suo insieme, come sintomo della assegnazione di un quantitativo di latte ad esso assegnato. Ne discende quindi, che l’eventuale cessione di quote tra aziende di Stati membri diversi, nella specie, si pone in contrasto proprio con la finalità voluta dalla disciplina comunitaria, che costituisce al contrario strumento di regolazione del mercato nel più generale interesse della concorrenza e della parità di trattamento ai sensi dell'art. 40, n. 3, comma 2, del Trattato CE.