RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

8 FEBBRAIO 2019, N. 17 LEGGE. Procedimento legislativo – Iter di approvazione da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge di bilancio dello Stato per il 2019 – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – Inammissibilità. È indubbio che l’iter di approvazione da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge di bilancio dello Stato per il 2019 abbia determinato una contrazione dell’esame parlamentare. Tuttavia, non si possono trascurare alcuni elementi procedimentali e di contesto. Innanzitutto, l’approvazione dei disegni di legge attraverso il voto di fiducia, pur determinando una compressione dell’esame parlamentare, costituisce, oramai, una prassi consolidata nel tempo, alla quale si è fatto frequente ricorso per l’approvazione delle manovre di bilancio da parte dei governi di ogni composizione politica. Inoltre, vengono in rilievo due fattori concomitanti. Da un lato, la lunga interlocuzione con le istituzioni dell’Unione europea ha portato a una rideterminazione dei saldi complessivi della manovra economica in un momento avanzato del procedimento parlamentare ed ha comportato un’ampia modificazione del disegno di legge iniziale, confluita nel maxi-emendamento. D’altro lato, le riforme apportate al regolamento del Senato nel dicembre 2017 hanno favorito la breve durata dell’esame e la modifica dei testi in corso d’opera. In tali circostanze, non emerge un abuso del procedimento legislativo tale da determinare quelle manifeste violazioni delle prerogative costituzionali dei parlamentari che assurgono a requisiti di ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 32/2014 per effetto del voto bloccato” che la questione di fiducia determina ai sensi delle vigenti procedure parlamentari, viene impedito ogni possibile intervento del Parlamento sui testi di legge presentati dal Governo, dal momento che, all'oggetto della questione di fiducia, non possono essere riferiti emendamenti, sub-emendamenti o articoli aggiuntivi e che su tale oggetto è altresì vietata la votazione per parti separate. 8 FEBBRAIO 2019, N. 16 CACCIA. Norme della Regione Veneto – Disciplina per l'esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto – Infondatezza. La materia della caccia rientra, dopo la revisione del Titolo V avvenuta per opera della legge costituzionale n. 3/2001 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione , nella potestà legislativa residuale delle Regioni, le quali sono nondimeno tenute a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157/1992 a salvaguardia dell’ambiente, che costituisce oggetto di una competenza statale esclusiva, di carattere trasversale. Più precisamente, tale legge stabilisce il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l’interesse all’esercizio dell’attività venatoria conseguentemente, i livelli di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema da questa fissati non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 174/2017 la materia della caccia, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157/1992.