RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

25 GENNAIO 2019, N. 10 CACCIA. Norme della Regione Lazio – zone temporanee per l’allenamento dei cani da caccia – operatività nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto – impiego pubblico – applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti che, a seguito di specifico concorso, presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale – illegittimità costituzionale. L’attività di allenamento dei cani, in quanto strumentale all’esercizio della caccia, è riconducibile al concetto di attività venatoria infatti lo stesso allenamento, per essere effettivo, richiede, nei periodi in cui non è aperta la stagione venatoria, che i cani caccino effettivamente selvaggina, ma limitata ad alcune specie di selvaggina naturale o allevata. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 139/2017 a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la mancata indicazione della materia caccia” nel novellato art. 117 Cost. – in precedenza, invece, espressamente annoverata tra le materie rimesse alla potestà legislativa concorrente – determina la sua certa riconduzione alla competenza residuale regionale. Tanto premesso, va però ribadito che, pur costituendo la caccia materia certamente affidata alla competenza legislativa residuale della Regione – senza che possa ritenersi ricompresa, neppure implicitamente, in altri settori della competenza statale – anche in tale ambito è tuttavia necessario, in base all’art. 117, co. 2, lett. s , Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi. 25 GENNAIO 2019, N. 9 AMBIENTE. Norme della Regione Lombardia – norme di valutazione di impatto ambientale [VIA] – determinazione da assumere in sede di conferenza di servizi che presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico – acquisizione successiva di tale provvedimento – previsione della sospensione dell'efficacia della determinazione di conclusione della Conferenza di servizi nelle more della formalizzazione del provvedimento suddetto – illegittimità costituzionale. Il quadro normativo vigente è il frutto di una lunga e complessa evoluzione legislativa dell’istituto della conferenza di servizi, che ha visto oscillare il legislatore tra un modello a struttura unitaria e uno a struttura dicotomica del suo atto conclusivo. Superando le incertezze che talune formule legislative avevano ingenerato, il testo oggi vigente è chiaro nell’opzione a favore di un modello a struttura unitaria, il quale bilancia l’esigenza di semplificazione che trova concreta realizzazione nel principio dell’assenso implicito e nella previsione dell’immediata efficacia della determinazione in caso di approvazione unanime , quella di salvaguardia delle competenze delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati che è assicurata attraverso la possibilità loro offerta di partecipare alla conferenza e la previsione dei rimedi per le amministrazioni dissenzienti portatrici di interessi sensibili ex art. 14-quinquies della legge n. 241/1990 , l’interesse del privato proponente o istante, che può essere invitato alla conferenza art. 14-ter, co. 6, della legge n. 241/1990 , e il controinteresse dei privati che si oppongono alla conclusione positiva del procedimento, i quali anche possono essere invitati alla conferenza art. 14-ter, co. 6, della legge n. 241/1990 . In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 179/2012 in tema di conferenza di servizi, da un lato, risulta agevole desumere come esista un’esigenza unitaria che legittima l’intervento del legislatore statale anche in ordine alla disciplina di procedimenti complessi estranei alle sfere di competenza esclusiva statale affidati alla conferenza di servizi, in vista dell’obiettivo della accelerazione e semplificazione dell’azione amministrativa dall’altro, è ugualmente agevole escludere che l’intera disciplina della conferenza di servizi e, dunque, anche la disciplina del superamento del dissenso all’interno di essa, sia riconducibile ad una materia di competenza statale esclusiva, tenuto conto della varietà dei settori coinvolti, molti dei quali sono innegabilmente relativi anche a competenze regionali ad es. governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali .