RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

11 GENNAIO 2019, N. 5 TRASPORTO. Norme della Regione Piemonte – norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente – divieto, per le imprese autorizzate all'esercizio di tale attività, di utilizzare veicoli di età superiore a quindici anni qualora gli stessi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri – cancellazione dagli elenchi dei veicoli autorizzati – illegittimità costituzionale. Dopo la riforma del Titolo V, mentre la materia del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea, è transitata nell’ambito della competenza regionale residuale, la materia della sicurezza della circolazione e dei veicoli è rimasta di competenza esclusiva statale. La normativa statale dedicata al noleggio di autobus con conducente adottata con la l. n. 218/2003 costituisce esercizio delle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza art. 117, comma 2, lett. e , Cost. e di sicurezza art. 117, comma. 2, lett. h , Cost. e concilia i due interessi, potenzialmente confliggenti, al libero esercizio dell’attività di noleggio con conducente NCC e alla sicurezza del trasporto. La sintesi fra questi interessi viene definita in una disciplina uniforme in materia di sicurezza, finalizzata a garantire condizioni omogenee di mercato e l’assenza di distorsioni della concorrenza su base territoriale. La disciplina statale condiziona la competenza legislativa residuale regionale in materia di servizio pubblico di trasporto nel caso di specie, non di linea . La logica e la lettera della richiamata disciplina statale precludono alle Regioni di introdurre un ulteriore requisito attinente all’efficienza tecnica del veicolo, che finisce per limitare l’esercizio dell’NCC da parte degli operatori interni” e per creare, dunque, una distorsione della concorrenza su base territoriale. Pertanto, l’art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte n. 22/2006 Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente è costituzionalmente illegittima. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 30/2016 restringendo la libertà di esercizio dell'attività di noleggio bus con conducente - con l'imposizione del divieto di incremento del parco mezzi con autobus usati - l'art. 12, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 22/2006, non solo comporta maggiori oneri in capo alle imprese di trasporto aventi sede in Piemonte rispetto a quelle situate in altre Regioni, ma è altresì idonea a produrre l'effetto di impedire irragionevolmente l'espansione dell'attività delle imprese stesse e, dunque, di limitare la concorrenza e con essa le possibilità di scelta da parte dei committenti. Tale previsione, dunque, è costituzionalmente illegittima in quanto eccede i limiti entro i quali il legislatore regionale può disciplinare la materia, di sua competenza residuale, del trasporto pubblico locale, dato che fra tali limiti vi è quello del rispetto del bilanciamento operato dal legislatore statale nella materia trasversale e prevalente, ad esso affidata in via esclusiva, della tutela della concorrenza”.