RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 9 GENNAIO 2018, N. 203 LICENZE DI PS. PORTO D’ARMI. REVOCA. L’inaffidabilità del cacciatore. Il trasferimento dei fucili, normalmente custoditi presso la propria abitazione in un armadio blindato, ad una baita di montagna, priva di idonei sistemi di sicurezza per la custodia dei fucili la sosta nella baita per la notte con i fucili accanto al letto costituiscono, elementi di pericolo idonei a sostenere la ragionevolezza della valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, che ha disposto la revoca del porto d’armi preposta non solo alla repressione dei reati, ma -in particolare con riferimento alle funzioni di tutela sottostanti alle autorizzazioni di polizia anche alla tutela della pubblica incolumità. Legittima, pertanto, la valutazione di inaffidabilità che l’Amministrazione ha tratto da tali circostanze di fatto, in relazione al potere discrezionale attribuitole in funzione di tutela preventiva dai pericoli che possono derivare alla collettività dall’uso e dalla circolazione impropria delle armi. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 8 GENNAIO 2018, N. 172 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI. PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI L’ACCESSO. Gli eventi meteorologici. Affinché un evento meteorologico possa giustificare la sospensione dell’attività, agli effetti applicativi della disciplina della CIGO, devono ricorrere due principali presupposti il primo, che l’evento non fosse prevedibile né superabile mediante l’appropriato esercizio da parte dell’imprenditore dei suoi poteri organizzativi il secondo, che esso abbia assunto una effettiva rilevanza causale al fine di impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa. Quanto al secondo profilo, la rilevanza impeditiva dell’evento meteorologico ricorre quando la sua prosecuzione esporrebbe i lavoratori a rischi eccessivi, tali da integrare la violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di garantire la sicurezza della manodopera. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I PARERE 9 GENNAIO 2018, N. 128 PROTEZIONE INTERNAZIONALE. REVOCA. Elemosina molesta. Con riferimento all’attività di accattonaggio la Sezione, a fronte di un ricorso straordinario al capo dello Stato, ritiene che la stessa sia rilevante, ai fini del provvedimento di revoca, allorché la medesima sia compiuta in maniera reiterata o, comunque, in compresenza di altre violazioni delle regole poste a presidio della sicurezza ed incolumità pubbliche, nel senso della necessità di una pluralità e/o gravità di condotte violative delle regole del centro di accoglienza. In tal senso l’attività di accattonaggio – ove concretizzatasi in un solo episodio – non giustifica, di per sé, l’adozione del provvedimento a carattere altamente afflittivo, quale quello di revoca, pena la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione rispetto alla condotta addebitata come, peraltro, previsto dall’art. 20 della citata Direttiva comunitaria 2013/33/UE. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 7 GENNAIO 2018, N. 120 AMBIENTE. SMALTIMENTO FUMI. Regolamenti vetusti e nuove tecnologie. Il regolamento comunale che impone a ristoranti e rosticcerie la canna fumaria non può ignorare il fatto che, nel tempo, sono stati introdotte nel mercato nuove tipologie di impianto, quali i filtri a carbone attivo. Nel senso che l’impresa può adottare altre tipologie di impianto tecnologico per lo smaltimento dei fumi se lo stesso, prima dell’inizio dell’attività, è stato ritenuto idoneo per la normativa vigente a garantire la conservazione dei livelli di qualità dell’aria in città e che tale impianto consente una via alternativa alla canna fumaria per la minor quantità di inquinanti immessi, visto il livello superiore di abbattimento di questi.