RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 4 GENNAIO N. 103 LAVORO PUBBLICO. UTILIZZO GRADUATORIA . Scorrimento graduatoria, mobilità e nuovo bando l’eccezione non è la regola. Illegittimo il bando del CNR che non motiva la decisione di non utilizzare la graduatoria ancora valida, se il presupposto è una assoluta genericità e indeterminatezza, ricorrendo a sterili forme di stile, prive di reale contenuto, limitandosi a specificare una non meglio chiarita professionalità richiesta necessaria a soddisfare le esigenze funzionali . In altri termini, non è legittimo addurre a motivazione una mera parafrasi della formula legislativa omettendo un riferimento specifico e puntuale rispetto al profilo professionale proprio dei candidati che avevano superato il precedente concorso ed erano rimasti inclusi nella relativa graduatoria, valida ed efficace al momento dell’indizione delle nuove procedure concorsuale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 31 DICEMBRE 2018, N. 7315 CONCESSIONE ORMEGGI0. Privilegiati i residenti nell’isola di Capri. E’ legittima la graduatoria per l’assegnazione dei posti ormeggio per la nautica da diporto con la quale la richiedente, anche se da anni residente ad Anacapri, è stata inserita nella categoria ulteriori residuali” cioè non residenti . Ciò in quanto la stessa avrebbe fatto emergere la volontà di cedere ai propri congiunti marito e figlio , non residenti nell’isola, l’utilizzo del proprio natante mediante delega generalizzata, laddove il regolamento comunale consente la concessione del posto barca solamente al titolare dell’imbarcazione per uso proprio residente nell’isola, posto non cedibile che può essere detenuto e/o utilizzato da altri previa comunicazione ed assenso da parte dell’Amministrazione. Ciò in quanto la fonte regolamentare preclude un’estensione del titolo in favore di soggetti non aventi titolo all’assegnazione, in un contesto di limitata disponibilità dei posti per imbarcazioni. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 27 DICEMBRE 2018, N. 7271 PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - DOCUMENTAZIONE. SANZIONI. Le conseguenze dell’omissione della dichiarazione sostitutiva. L’omissione di un obbligo dichiarativo integra, con ogni evidenza, una dichiarazione mendace. Completezza e veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà sui requisiti per la partecipazione all’evidenza pubblica sono posti a tutela dell’interesse pubblico alla trasparenza e, al tempo stesso, alla semplificazione della procedura di gara, rappresentando due aspetti complementari ed inscindibili della stessa. Di conseguenza, deve concludersi che in materia di partecipazione alle gare pubbliche d’appalto, una tale consapevole omissione” non può essere distinta, quanto agli effetti distorsivi nei confronti della stazione appaltante che l’art. 38, comma 1- ter , d.lgs. n. 163/2006 mira a prevenire e reprimere, dalla tradizionale forma di mendacio commissivo. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 24 DICEMBRE 2018, N. 7212 AUTOTUTELA - ANNULLAMENTO ACCORDO EX ART. 11 L. 241/1990. L’accordo stipulato a seguito della Conferenza di servizi. Premesso che l’esercizio del potere di recesso di cui al comma 4 dell’art. 11 l. n. 241/1990 non esaurisce il novero di possibili modalità di esercizio del ius poenitendi della P.A., rispetto alla fattispecie caratterizzata dalla conclusione dell’accordo, non è possibile che anche il pur ammissibile esercizio del potere di autotutela di cui permane titolare l’amministrazione, possa porre nel nulla l’intero accordo al quale hanno partecipato più amministrazioni nel perseguimento dello specifico interesse a ciascuna affidato dall’ordinamento, attraverso un atto unilaterale di una sola delle amministrazioni, facenti parte dell’accordo, senza coinvolgere gli altri enti interessati dal medesimo accordo.