RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

27 DICEMBRE 2018, N. 250 MISURE DI SICUREZZA. Libertà vigilata – trasgressione degli obblighi imposti – prevista possibilità per il magistrato di sorveglianza di sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione a una colonia agricola o a una casa lavoro – denunciata preclusione per il magistrato di sorveglianza di applicare la misura di sicurezza patrimoniale della confisca – manifesta inammissibilità. La misura della confisca ex art. 240 c.p., sia quella facoltativa di cui al primo comma relativa alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e alle cose che ne sono il prodotto o il profitto , sia quella obbligatoria di cui al secondo comma relativa, in particolare, al prezzo del reato e alle cose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato , è strettamente connessa all’accertamento del reato commesso. È, pertanto, logicamente conseguenziale che competente a disporla, sia non già il magistrato di sorveglianza ma – peraltro limitatamente alla confisca obbligatoria – il giudice che ha competenza sull’esecuzione della sentenza. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 216/2013 il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. 27 DICEMBRE 2018, N. 249 SANITÀ. Norme della Regione Lombardia – disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia, con facoltà di medicina e chirurgia, per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca. Strutture della formazione specialistica per i profili professionali dell’area medica e delle professioni sanitarie. Partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali – illegittimità costituzionale parziale . L’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 368/1999 coniuga due principi il principio dell’insostituibilità del personale strutturato da parte dello specializzando e quello della sua graduale assunzione di responsabilità e autonomia operativa. Tali principi hanno trovato applicazione nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007, che ha definito lo schema-tipo del contratto di formazione specialistica, rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle specifiche disposizioni regionali in materia, quando compatibili con la normativa statale vigente e con lo stesso contratto. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 126/2014 la Regione può stabilire il contenuto delle clausole del contratto annuale di formazione-specialistica stipulato dal medico all’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, in riferimento ai contratti finanziati dalla stessa, purché siano compatibili con lo schema tipo del contratto nazionale. 27 DICEMBRE 2018, N. 248 IMPIEGO PUBBLICO. Personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato [nella specie, personale alle dipendenze di un istituto zooprofilattico sperimentale] – successione di contratti a termine – divieto di conversione in contratti di lavoro a tempo indeterminato – non fondatezza. In caso di reiterazione illegittima dei contratti a termine, se, da una parte, non può che confermarsi l’impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, dall’altra, sussiste una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. In senso conforme, cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 5072/2016 nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 e, quindi, nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dall’art. 8, l. n. 604/1966.