RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

7 DICEMBRE 2018, N. 232 ASSISTENZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE. Disabile – congedo straordinario per l’assistenza a genitore con handicap in situazione di gravità accertata – requisito della preesistente convivenza del figlio istante con il genitore da assistere, in luogo della convivenza come condizione richiesta durante la fruizione del congedo – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non include tra i soggetti legittimati a godere del congedo straordinario retribuito il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non conviva col genitore gravemente disabile instaurando solo successivamente tale convivenza, in caso di mancanza di altri congiunti conviventi. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 203/2013 l’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non annoverava tra i beneficiari del congedo straordinario anche i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione censurata. 7 DICEMBRE 2018, N. 231 PROCESSO PENALE. Casellario giudiziale – mancata previsione dell’eliminazione dell’iscrizione dell’ordinanza che, ai sensi dell’art. 464-quater codice procedura penale, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova quando il procedimento penale viene concluso con sentenza che dichiara l’estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova – mancata previsione, quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato, della sentenza che dichiara l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova – illegittimità costituzionale parziale. Gli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, d.P.R. n. 313/2002, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti Testo A ”, nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122/2018 Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103 , sono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, c.p.p. e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, c.p.p In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 91/2018 con riferimento alla mancanza di un formale accertamento di responsabilità e di una specifica pronuncia di condanna, la sospensione del procedimento con messa alla prova può essere assimilata all’applicazione della pena su richiesta delle parti cosiddetto patteggiamento art. 444 c.p.p. , perché entrambi i riti speciali si basano sulla volontà dell’imputato che, non contestando l’accusa, in un caso si sottopone al trattamento e nell’altro accetta la pena. 5 DICEMBRE 2018, N. 222 REATI E PENE. Bancarotta fraudolenta ‒ obbligatorietà dell’applicazione, nella misura fissa di dieci anni, delle pene accessorie in caso di condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta, propria o societaria – regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa , artt. 216, ultimo comma, e 223 – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la condanna per uno dei fatti previsti dal medesimo articolo comporti l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni” anziché fino a dieci anni” In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 236/2016 laddove il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore si riveli manifestamente irragionevole a causa della sua evidente sproporzione rispetto alla gravità del fatto di reato, un intervento correttivo del giudice delle leggi è possibile a condizione che il trattamento sanzionatorio medesimo possa essere sostituito sulla base di precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo, intesi quali soluzioni sanzionatorie già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata. 29 NOVEMBRE 2018, N. 220 REATI E PENE. Molestia o disturbo alle persone – procedibilità d’ufficio – mancato richiamo al regime di procedibilità previsto per il reato di atti persecutori dall’art. 612-bis, comma quarto, codice penale, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata – manifesta inammissibilità. Sebbene possa apparire inattuale ricomprendere nell’oggetto dell’art. 660 cod. pen. le molestie perpetrate col mezzo del telefono nei confronti di soggetti determinati, i cui effetti sovente restano in una sfera privata, ciò non si risolve nell’illegittimità costituzionale della disposizione censurata. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 392/2008 è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 660 c.p. censurato, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la procedibilità di ufficio nei confronti dell’autore dei fatti reato da tale norma contemplati, anche nell’ipotesi in cui la molestia è rivolta non già ad un numero indeterminato di persone, ma a danno di un soggetto ben determinato. Infatti, il giudice a quo richiede un intervento additivo del tutto eccentrico rispetto alle coordinate generali del sistema, giacché l’ordinamento penale risulta improntato alla regola secondo la quale l’istituto della querela è proprio dei soli delitti, mentre per le contravvenzioni - tra cui rientra il reato in oggetto - si procede sempre d’ufficio.