RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 5 DICEMBRE 2018, N. 6891 VINCOLO CIMITERIALE. L’eccezionale deroga al vincolo. La tutela dei molteplici interessi pubblici che il vincolo generale previsto dall’art. dell’art. 338, r.d. n. 1256 presidia impone che i possibili interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento siano solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto di duecento metri. Ha errato, pertanto, il primo giudice, a ritenere che il comma 5 del suddetto art. 338 possa essere interpretato nel senso che sono consentiti, eccezionalmente, con il parere favorevole della ASL, interventi urbanistici volti a soddisfare interessi pubblici, nei quali sono ricompresi – quali interventi privati di interesse pubblico - gli insediamenti produttivi e le strutture turistico-ricettive, come un campeggio non oltre il limite di 50 metri con delibera del Consiglio comunale e, quindi anche mediante procedimento di variante urbanistica. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 5 DICEMBRE 2018, N. 6889 APPALTO DI FORNITURA E SERVIZI POST VENDITA . L’abilitazione professionale stabilita dal codice ADECO. Commercio all’ingrosso e servizio post-vendita, ovvero attività prevalente e servizi complementari. Il supporto che deve essere prestato dal fornitore all’utilizzatore non integra, per la stazione appaltante, utilità autonome rispetto a quelle perseguite mediante l’acquisizione della fornitura essi infatti concorrono con quest’ultima ai fini del compiuto soddisfacimento dell’interesse avuto di mira, in considerazione della peculiarità del prodotto richiesto e delle specifiche esigenze di approvvigionamento ed utilizzazione degli enti ospedalieri destinatari della fornitura. Deve quindi ritenersi che i servizi post vendita siano strumentali alla corretta esecuzione della fornitura, in quanto funzionali a garantire la tempestività e completezza dell’approvvigionamento nonché l’ottimale impiego dei prodotti conformemente alla loro natura e specifiche caratteristiche d’uso. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 3 DICEMBRE 2018, N. 6859 DANNO DA RITARDO. ACCESSO AGLI ATTI. Il danno deve essere dimostrato. La sussistenza del danno da ritardo non può presumersi iuris tantum, in relazione al mero superamento del termine fissato per l’adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provarne i presupposti sia di carattere oggettivo sussistenza del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale , sia di carattere soggettivo dolo o colpa del danneggiante . E’ errato, pertanto, ritenere in tema di danno conseguente al mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento amministrativo, che lo stesso debba considerarsi esistente ogni qual volta l'inosservanza del termine dipenda da un comportamento doloso o negligente dell'Amministrazione, il quale dia luogo ad una lesione del diritto del privato alla certezza ed al rispetto dei tempi dell'azione amministrativa, considerati quale autonomo bene della vita. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 3 DICEMBRE 2018, N. 6858 ATTIVITA’ DI NOMIFILACHIA. Il precedente può essere disatteso dal Tar. Il vincolo del precedente espresso dall’Adunanza Plenaria non può ritenersi lesivo del principio di cui all’art 101, comma 2, Cost., secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, poiché la Sezione del Consiglio di Stato, ove non condivida il principio espresso dalla Plenaria, non è tenuta a decidere in modo difforme dal proprio convincimento, dovendo invece interpellare la stessa Plenaria con ordinanza motivata. Diversamente l’art 99 c.p.a. non spiega alcun effetto in via diretta nei confronti dei tribunali amministrativi regionali. L’esigenza di dare certezza al diritto applicato che si pone alla base dell’art 99 c.p.a. deve essere infatti bilanciata con la necessità di garantire forme naturali di evoluzione giurisprudenziale. Il giudice di prime cure non sarà quindi obbligato a seguire il principio, ma dovrà evitare difformità per incuriam rispetto allo stesso.