RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V SENTENZA 16 NOVEMBRE 2018, N. 6468 GARA DI APPALTO - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA BANDO . L’illegittimità delle richieste impossibili. Legittimo l’annullamento in autotutela della gara bandita dall’Associazione di irrigazione Ovest Sesia AIOS la quale aveva indetto una procedura negoziata per l’appalto dei lavori di realizzazione dell’impianto erboso antierosivo di un canale scolmatore, e la cui lettera di invito imponeva ai concorrenti un adempimento impossibile, ovvero l’indicazione di sementi contenute in un elenco approvato dall’Ente parco. Solo tre imprese su 20 invitate presentavano, infatti, offerta per l’evidente motivo che il responsabile del procedimento si era accorto che non esiste alcun elenco di sementi autoctone e non infestanti approvato dall’Ente in questione, ragione per cui la richiesta formulata con la prescrizione contenuta nella lettera di invito imponeva ai concorrenti un adempimento impossibile. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI SENTENZA 14 NOVEMBRE 2018, N. 6422 EDILIZIA PRIVATA - ORDINANZA DEMOLIZIONE. Atti conseguenti al giudicato. La piscina dell’albergo è stata realizzata a seguito di un permesso di costruire illegittimo perché emanato in assenza di autorizzazione paesaggistica. Ma, contrariamente alla decisione del Giudice di primo grado, l’adozione della ordinanza di demolizione avrebbe dovuto essere preceduta da un atto esplicito – sussistendone i presupposti - di annullamento, in via di autotutela, del permesso di costruire in sanatoria assentito precedentemente, non sembrando potersi qualificare, la verifica di non sanabilità e di non conformità a legge delle opere eseguite, compiuta e per dir così incorporata” dal Comune direttamente nell’ingiunzione di demolizione impugnata in primo grado, senza alcun riferimento motivazionale all’interesse pubblico, quale atto di annullamento esplicito del permesso di costruire in sanatoria. In sostanza, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto far precedere l’emissione della ingiunzione a demolire, da un provvedimento esplicito e autonomo di esercizio dell’autotutela, corredato delle garanzie, anche motivazionali, previste dall’art. 21- nonies l. n. 241/1990. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI SENTENZA 13 NOVEMBRE 2018, N. 6356 TUTELA BENI CULTURALI. La modifica della destinazione d’uso da ristorante ad abitazione. Era una chiesa di culto, poi trasformata in una loggia massonica e successivamente adibita ad attività di ristorazione munita di grandi sale per ricevimenti e conferenze. La soprintendenza ha negato l’autorizzazione al cambio di utilizzo del bene perché l’attuale destinazione consentirebbe una maggiore possibilità di ripristino e la godibilità del bene anche da parte del pubblico . Ma il Giudice amministrativo ha ritenuto che la motivazione del diniego sia inadeguata, ciò in quanto non sono state indicate, a supporto del diniego, le ragioni per le quali, in considerazione della tipologia di vincolo e di bene una destinazione ad uso commerciale dovrebbe assicurare una migliore tutela culturale rispetto ad una destinazione residenziale. Peraltro, la possibilità del ripristino è possibile anche con il diverso utilizzo del bene e la godibilità da parte del pubblico non costituisce, come correttamente sottolineato dal Tribunale amministrativo, una ragione indicata nel vincolo impositivo che, peraltro, intervenne su un bene non accessibile a tutti . CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA 7 NOVEMBRE 2018, N. 6277 IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI - DISTANZE. Il coordinamento degli strumenti di pianificazione. I piani di razionalizzazione della rete di distribuzione del carburante costituiscono uno strumento di pianificazione territoriale con contenuto specifico per la disciplina di interessi settoriali ed il loro rapporto con i piani urbanistici è generalmente regolato dal criterio della competenza, conseguendone pertanto la prevalenza dei medesimi piani sulle previsioni di questi ultimi secondo le modalità e le espresse previsioni della normativa che li introduce. La localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti costituisce quindi un mero adeguamento degli strumenti urbanistici essendo gli stessi ricompresi fra le opere catalogabili come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale. Con la conseguenza che non doveva trovare applicazione l’articolo delle NTA che regolamenta la distanza dai confini, fermo restando peraltro che la disposizione in questione risulterebbe comunque inapplicabile al caso di specie, trovando applicazione ai soli fabbricati ad uso di abitazione o agli edifici necessari per la conduzione agricola dal cui ambito devono evidentemente escludersi le strutture produttive.