RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV SENTENZA 30 OTTOBRE 2018, N. 6165 ACCESSO CORPO GUARDIA DI FINANZA. REQUISITI MORALI. La legittimità dell’esclusione in presenza di un decreto penale di condanna. Il requisito che prescrive il possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, d. lgs. n. 165/2001 TU pubblico impiego e che deve essere conservato fino alla data dell’effettivo incorporamento nella Guardia di finanza, rappresenta una fattispecie di chiusura nella quale far rientrare tutti quei comportamenti che, pur potendo non dar luogo a procedimenti penali suscettibili poi di concludersi con una sentenza di condanna, sono potenzialmente o effettivamente controindicati ai fini dell'arruolamento nelle Forze di Polizia. In sostanza, la valutazione compiuta in presenza di un decreto penale di condanna per un reato di danneggiamento aggravato, posto in essere in concorso con altri, con condotte sicuramente censurabili e non compatibili con l’espletamento dei compiti istituzionali propri della Guardia di Finanza, non appare affetta da vizi di illogicità o irragionevolezza manifesta. CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI SENTENZA 29 OTTOBRE 2018, N. 6161 EDILIZIA PRIVATA. SISTEMA AUTORIZZATORIO. Roof garden e sopraelevazione illegittima. Il parere della Soprintendenza è, come per legge, un parere di compatibilità dell’intervento, meglio detto di una parte di esso, con i valori storico artistici espressi dall’originaria struttura del palazzo, ma di per sé non vale a legittimare alcun intervento edilizio sul palazzo stesso. In altre parole, una struttura che la Soprintendenza abbia giudicato compatibile con il contesto, o addirittura altamente pregevole, non si potrà realizzare se non quando si sia in possesso del titolo edilizio necessario a legittimarla, e nei soli limiti in cui detto titolo la autorizzi. Nel caso specifico, lungi dal posizionare teli evanescenti e strutture esili, la proprietà aveva realizzato una vera e propria sopraelevazione dell’edificio idonea ad un utilizzo permanente, e non come invece imposto stagionale ovvero una sala ristorante con area accesso e cucina, il tutto esteso per oltre duecento metri quadri e realizzato con travi, pilastri e coperture metalliche obiettivamente destinate ad un utilizzo permanente. In sostanza un manufatto che sicuramente integra la nuova costruzione per cui è in astratto richiesto il permesso di costruire, CONSIGLIO DI STATO SEZ. V SENTENZA 29 OTTOBRE 2018, N. 6141 FINANZA DI PROGETTO. ASSEVERAZIONE PIANO FINANZIARIO. La qualificazione degli enti preposti a valutare i piani finanziari. L’art. 183, comma 9 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che le asseverazioni dei piani economico-finanziari siano rilasciate da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Il che significa che si versa nella palese coesistenza di due condizioni entrambe necessarie l’essere un istituto di credito oppure una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso – o da uno o più istituti di credito e comunque con tale matrice – e l’essere in possesso dell’iscrizione nell’elenco generale degli intermediari finanziari previsto dal Testo unico delle leggi bancarie. Ne consegue che la mera iscrizione assolve uno delle due condizioni, ma non esaurisce il complesso dei titoli richiesti. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 29 OTTOBRE 2018, N. 590 APPALTO DI SERVIZI. L’inammissibilità dei ricorsi promossi per l’esecuzione di giudicati successivi alla dichiarazione di dissesto. La dichiarazione di dissesto degli enti locali rende inammissibili i ricorsi promossi per l’esecuzione di giudicati successivi alla dichiarazione di dissesto, anche se relativi a fatti o atti di gestione anteriori. In sostanza, il divieto di azioni esecutive individuali, e l’estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima. Il Consiglio ha ritenuto di non condividere la diversa tesi giurisprudenziale secondo cui i crediti derivanti da provvedimenti giudiziari passati in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria, anche se il fatto genetico dell’obbligazione è anteriore alla dichiarazione.