RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI ORDINANZA 26 OTTOBRE 2018, N. 6129 ATTIVITA’ FINANZIARIE - BANCHE POPOLARI. La dubbia conformità al diritto dell’Unione dell’obbligo per le banche popolari di trasformarsi in Spa. La VI Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la valutazione circa la conformità al diritto UE della normativa statale che impone una soglia di attivo al di sopra della quale la banca popolare è obbligata a trasformarsi in società per azioni, fissando tale limite in 8 miliardi di attivo. Se, inoltre, i parametri euro unitari ostino a una normativa nazionale che, in caso di trasformazione della banca popolare in s.p.a., consente all’ente di differire o limitare, anche per un tempo indeterminato, il rimborso delle azioni del socio recedente. Ha chiesto, inoltre, se gli artt. 3 e 63 e ss. TFUE in materia di concorrenza nel mercato interno e di libera circolazione di capitali, ostino a una normativa nazionale che limita l’esercizio dell’attività bancaria in forma cooperativa entro un determinato limite di attivo, obbligando l’ente a trasformarsi in società per azioni in caso di superamento del predetto limite. Se gli artt. 107 e ss. TFUE in materia di aiuti di Stato, ostino a una normativa nazionale che impone la trasformazione della banca popolare in società per azioni in caso di superamento di una determinata soglia di attivo fissata in 8 miliardi , prevedendo limitazioni al rimborso della quota del socio in caso di recesso, per evitare la possibile liquidazione della banca trasformata. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 26 OTTOBRE 2018, N. 6111 PROCESSO AMMINISTRATIVO. Rapporto tra appello principale perento e appello incidentale tardivo. In riferimento alla diversa regolamentazione delle ipotesi in cui nel processo amministrativo non può pervenirsi ad una decisione sul merito, l’inefficacia dell’appello incidentale tardivo, prevista dall’art. 334, secondo comma c.p.c. e richiamata dall’art. 96, comma 4 c.p.a. solo per l’inammissibilità, vale, in ipotesi, per tutti i casi enucleati in cui l’appello principale non può essere deciso nel merito, venendo altrimenti meno il presupposto in presenza del quale è tutelato l’interesse dell’appellante tardivo. A tali conclusioni non è di ostacolo la decisione delle Sezioni Unite n. 8925/11, che ha escluso l’inefficacia del ricorso tardivo in caso di rinuncia a quello principale, fondandola sulla differenza tra vizi originari dell’atto o del procedimento non direttamente riconducibili alla volontà dei protagonisti, e rimessione della scelta ad una sola delle parti, come avviene con la rinuncia nel processo civile. Rileva, infatti, in tal senso la diversa portata delle categorie di inammissibilità/improcedibilità pur nominalisticamente identiche e la diversa regolamentazione della rinuncia nel processo civile e in quello amministrativo. Ciò in quanto, nel processo amministrativo non è ravvisabile la distinzione tra vizi originari dell’appello o del procedimento non direttamente riconducibili alla volontà dei protagonisti e rinuncia rimessa alla sola volontà della parte. Infatti, la rinuncia formale conduce all’estinzione solo in mancanza di opposizione delle altre parti art. 84, comma 3 e la stessa rinuncia non formale può dar luogo a improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse 84, comma 4 . CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V ORDINANZA 25 OTTOBRE 2018, N. 6069 APPALTO DI SERVIZI E ONERI DI SICUREZZA. Gli oneri puntuali per la sicurezza. La Sezione ha rimesso all’Adunanza plenaria di stabilire se, per le gare bandite nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale determini immediatamente e incondizionatamente l’esclusione del concorrente, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche quando non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell’offerta, né vengono in rilievo profili di anomalia dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri. Se, inoltre, ai fini della eventuale operatività del soccorso istruttorio, assuma rilevanza la circostanza che la lex specialis richiami espressamente l’obbligo di dichiarare gli oneri di sicurezza.