RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

19 OTTOBRE 2018, N. 190 PROCEDIMENTO CIVILE. Spese processuali – compensazione delle spese tra le parti – tassatività delle ipotesi di compensazione delle spese giudiziali – mancato riconoscimento al giudice della facoltà di valutare discrezionalmente, ai fini della compensazione delle spese di lite, la sussistenza di altri giusti motivi – manifesta inammissibilità. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 13 d.l. n. 132/2014 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile , convertito, con modificazioni, in l. n. 162/2014, sollevate dal Tribunale ordinario di Trento con ordinanza del 4 dicembre 2017, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2018, in riferimento agli artt. 3 24, comma 2 111, comma 1 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali CEDU , firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848, è manifestamente inammissibile. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 77/2018 l’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 162/2014, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. 19 OTTOBRE 2018, N. 189 PROCEDIMENTO CIVILE. Opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici – ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione – previsione di non impugnabilità dell’ordinanza che decide sulla sospensione dell’efficacia esecutiva – non fondatezza. In relazione ai procedimenti di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni ex art. 22 l. n. 689/1981 ed alle ingiunzioni per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’art. 3, r.d. n. 639/1910, non è irragionevole la scelta del legislatore delegato art. 5, comma 1, art. 6, comma 7 e art. 32, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 di sottrarli alla regola di reclamabilità dei provvedimenti di concessa o denegata sospensione, per accentuarne la celerità ai fini della loro definizione nel merito e per concentrare l’esame di tutti i correlati profili di opposizione in capo ad un unico giudice, fatti salvi, ovviamente, gli ordinari rimedi impugnatori. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 306/2007 è infondata l’eccezione d’incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. dell’art. 648 c.p.c. nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l’art. 624 c.p.c. per l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, non prevede la reclamabilità dell’ordinanza con cui il giudice istruttore concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 12 OTTOBRE 2018, N. 186 ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione – adozione di tutte le misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilità di cuocere cibi – illegittimità costituzionale parziale. Anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell’art. 41- bis ord. pen. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, quali la cottura di cibi, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale. Pertanto, l’art. 41- bis , comma 2- quater , lett. f , l. n. 354/1975 Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà , come modificato dall’art. 2, comma 25, lett. f , n. 3 , l. n. 94/2009 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica , limitatamente alle parole e cuocere cibi”. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 351/1996 l’art. 41-bis, comma 2, l. n. 354/1975 ordinamento penitenziario prevede che possa essere sospesa l’applicazione delle regole e degli istituti che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”. Ciò comporta un ulteriore preciso limite interno” all’esercizio del potere ministeriale non possono cioè disporsi misure che, per il loro contenuto, non siano riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza, o siano palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento. Mancando tale congruità, infatti, le misure in questione non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all’ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale.