RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 14 SETTEMBRE 2018, N. 5412 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. L’efficacia della S.C.I.A. nei procedimenti di novazione soggettiva. La nozione di scia risultante dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 che riguarda qualsiasi ipotesi di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale può applicarsi anche alla verifica, da parte della competente Amministrazione Regionale, dell'avvenuto trasferimento, dal soggetto originario titolare ad altro soggetto subentrante , del titolo abilitativo per l’impianto alimentato da fonti rinnovabili già posseduto in capo al primo, atteso che la novazione soggettiva che in tal caso si viene a determinare nella titolarità del rapporto amministrativo, richiede il solo accertamento, da parte dell'Amministrazione preposta, di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi generali. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 14 SETTEMBRE 2018, N. 5388 APPALTO DI LAVORI. La valutazione delle offerte in sede di gara e le proposte di variante. Le varianti migliorative sono ammissibili quando consistano in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, che siano meglio rispondenti alle esigenze funzionali e qualitative del progetto preliminare. Non anche quando, violando i requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 163 del 2006, finiscano per tradire le esigenze dell’Amministrazione sottese alle prescrizioni imposte dal bando di gara che, nel caso specifico, riguardava interventi di mitigazione del rischio idraulico nel tratto terminale del fiume Ofanto. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 10 SETTEMBRE 2018, N. 5300 EDILIZIA PUBBLICA. Edilizia convenzionata e limiti temporali per l’alienazione dell’alloggio. E’ interesse del comune, quale ente esponenziale della collettività locale, riservare per un più lungo periodo di tempo gli alloggi di edilizia popolare alle fasce svantaggiate della popolazione, tanto più in considerazione della notoria difficoltà di reperire immobili ad uso abitativo a prezzi accessibili nelle grandi città nella fattispecie Roma . Di conseguenza, la convenzione ex art. 35 legge 865 resta uno strumento di regolazione urbanistica di lunga durata esteso anche alla fissazione, con modalità normativamente predeterminate, dell’iniziale prezzo di cessione. Tuttavia, la previsione convenzionale di limiti prospettici all’alienazione degli alloggi ulteriori rispetto a quelli stabiliti ex lege, non solo è consentita dalla normativa ma, per di più, si pone in sostanziale linea di continuità teleologica con le caratteristiche strutturali e funzionali proprie dello strumento. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 7 SETTEMBRE 2018, N. 5277 ATTIVITA’ EDILIZIA. AUTOTUTELA. L’inderogabile necessità della valutazione degli interessi contrapposti nell’annullamento del titolo edilizio. Anche i provvedimenti di annullamento in autotutela sono attratti all’alveo normativo dell’art. 21 nonies che, per effetto delle riforme introdotte dal legislatore da ultimo, la legge n. 124 del 2015 , ha riconfigurato il relativo potere attribuendo all’Amministrazione un coefficiente di discrezionalità che si esprime attraverso la valutazione dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario dell’atto. La Sezione, pertanto, nel fare applicazione dei principi espressi anche dall’Adunanza plenaria sentenza 17 ottobre 2017 n. 8 , ha quindi rilevato che i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento, dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità violata , tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari. L’esercizio del potere di autotutela è dunque espressione di una rilevante discrezionalità che non esime l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti e l'ambito di motivazione esigibile è integrato dall'allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere conto, per il resto, del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonché dall'eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l'Amministrazione.