RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 23 AGOSTO 2018, N. 5040 APPALTO DI SERVIZI. Contenuto dichiarazioni e requisiti di gara. Fermo restando che, da un punta di vista strutturale, anche l’omessa dichiarazione può concretare un’ipotesi di dichiarazione non veritiera, il discrimen tra le due fattispecie previste dall’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e precisamente comma 5, lett. c , e comma 5, lett. f bis , sembra doversi incentrare sull’oggetto della dichiarazione, che assumerà rilievo, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f bis , nei soli casi di mancata rappresentazione di circostanze specifiche, facilmente e oggettivamente individuabili e direttamente qualificabili come cause di esclusione a norma della disciplina in commento, ricadendosi altrimenti – alle condizioni previste dalla corrispondete disposizione normativa nella previsione di cui alla fattispecie prevista al comma 5 lett. c . La differenza tra le due ipotesi è sostanziale, atteso che, nell’ipotesi di cui al comma 5, lett. c , la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell’esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante, mentre nel caso del comma 5, lett. f bis , l’esclusione dalla gara è atto vincolato, discendente direttamente dalla legge, che ha la sua fonte nella mera omissione da parte dell’operatore economico. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 23 AGOSTO 2018, N. 5033 APPALTO DI SERVIZI. Rimesso alla Corte UE il contrasto tra la norma interna e la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. Decida la Corte di Giustizia della UE se il diritto dell’Unione europea e, precisamente, l’art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, unitamente al Considerando 101 della medesima Direttiva e al principio di proporzionalità e di parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale, come quella contenuta l’art. 80, comma 5, lett. c che, definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il grave illecito professionale”, stabilisce che, nel caso in cui l’illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d’appalto, l’operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all’esito di un giudizio. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 22 AGOSTO 2018, N. 5019 GIUSTIZIA SPORTIVA. Giurisdizione e competenza in materia risarcitoria. Se l’atto delle federazioni sportive o del CONI ha incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda intesa non alla caducazione dell'atto, ma al conseguente risarcimento del danno, va proposta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva non opera alcuna riserva a favore della giustizia sportiva innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere. Sicché il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. Così l'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti sanzionatori disciplinari — che è a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo — consente comunque a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per il conseguente risarcimento del danno. Il sistema delle norme sulla giurisdizione dell’art. 3 d.l. n. 220 del 2003, che prevede la c.d. pregiudiziale sportiva”, cioè che si può adire il giudice statale solo dopo esauriti i gradi della giustizia sportiva i c.d. rimedi interni , sarebbe privo di coerenza e di dubbia costituzionalità se vi fosse una preclusione di legge ad adire immediatamente il giudice dello Stato per ragioni nuove o diverse da quelle sollevabili nell’obbligatoria sede pregiudiziale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 20 AGOSTO 2018, N. 4959 APPALTO DI SERVIZI REGOLARITA’ OFFERTA. L’essenzialità della copia fotostatica del documento nelle dichiarazioni sostitutive. L'assenza della copia fotostatica del documento di identità che deve essere allegato alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in sede di gara, non determina una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l'impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione. Tale omissione, per espressa disposizione di legge art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 , non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio, né con l’utilizzo” del documento depositato nella busta contenente la documentazione amministrativa.