RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 16 AGOSTO 2018, N. 4955 PUBBLICA SICUREZZA. DIVIETO DEL PREFETTO ALLA DETENZIONE DI ARMI. False comunicazioni all’autorità giudiziaria. Il Prefetto ben può ritenere che le licenze di polizia non vadano rilasciate nei confronti di chi sia stato coinvolto nell’ambito di un procedimento penale, senza collaborare con l’Autorità giudiziaria, pur in assenza di responsabilità penali e, a maggior ragione non è irragionevole la valutazione del Prefetto di considerare inaffidabile chi, nel corso di un procedimento penale, - anche se vittima in un processo per estorsione - abbia reso dichiarazioni false, ostacolando l’accertamento della verità rispetto ai contestati fatti estorsivi. Ciò in quanto dalle dichiarazioni non veritiere si può desumere la mancata affidabilità dell’interessato, e dunque sussistenti i presupposti per l’emanazione del divieto previsto dall’art. 39 del testo unico. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 13 AGOSTO 2018, N. 4922 CONTRIBUTI. NORMATIVA ANTIMAFIA . Informativa anche senza soglia di valore. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.P.R 252/1998, le Pubbliche Amministrazioni devono acquisire le informazioni antimafia in relazione a determinate soglie di valore. Ciò tuttavia non preclude la possibilità di acquisire comunque la documentazione antimafia, non essendovi un divieto di richiedere informazioni al di sotto della soglia indicata. Una diversa interpretazione normativa urterebbe contro la ratio della complessiva disciplina in materia che mira a delimitare i rapporti economici con le Amministrazioni, solo quando l’impresa meriti la fiducia delle Istituzioni e sovvertirebbe il principio che impone di assicurare, in sede interpretativa, effettività e concretezza alla tutela del bene protetto, soprattutto laddove, come avviene per le informazioni antimafia, questo assuma un ruolo assolutamente primario. Tale conclusione è l’unica coerente con le complessive finalità della disciplina delle informazioni antimafia, che è volta ad evitare radicalmente l’erogazione di risorse pubbliche a soggetti esposti ad infiltrazioni di tipo mafioso, e che pertanto mal tollera che ciò possa avvenire solo entro determinati limiti quantitativi. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 13 AGOSTO 2018, N. 4918 PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE. L’illegittimità dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi senza la comunicazione di avvio del procedimento. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è stabilizzata nell’affermare che le garanzie procedimentali a partire da quelle degli artt. 7 e segg. l. n. 241/1990 sono poste a tutela di concreti interessi e non devono risolversi in inutili aggravi procedimentali. Poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non va inteso in senso formalistico, ma risponde all'esigenza di provocare l'apporto collaborativo da parte dell'interessato, esso viene meno qualora nessuna effettiva influenza avrebbe potuto avere la partecipazione del privato rispetto alla concreta portata del provvedimento finale, come appunto prevede l'art. 21- octies , comma 2, della stessa l. n. 241/1990. Tuttavia, se nell’ambito del ricorso avverso l’ordinanza del Comune vengono forniti elementi che l’Ente locale avrebbe potuto e dovuto valutare prima di emettere il provvedimento impugnato, per il Giudice pare evidente che la partecipazione dei contro-interessati all’istruttoria amministrativa avrebbe potuto apportare dati rilevanti, potenzialmente suscettibili di condurre a un provvedimento diverso da quello oggetto del giudizio, la cui acquisizione è stata invece preclusa dell’omissione dell’avviso di avvio. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 8 AGOSTO 2018, N. 4877 TUTELA DELLA SALUTE. AUTORIZZAZIONE VENDITA PROTESI ACUSTICHE. Legittima la vendita in farmacie e centri commerciali. La possibilità delle aziende del settore di chiedere l’autorizzazione all’esercizio di un centro audiologico indicando locali di prova ubicati anche presso strutture ad uso promiscuo come centri sanitari, farmacie, centri commerciali, ecc. non è in contrasto con cogenti norme imperative ed anzi l’ubicazione nell’ambito di strutture polifunzionali appare diretto a facilitare il raggiungimento dei centri da parte dei pazienti, che spesso hanno seri problemi di mobilità sul territorio e consente ai pazienti stessi di approfittare estemporaneamente anche delle possibili occasioni di acceso di familiari e dei conoscenti che accedono alle predette strutture. Pertanto, una volta acclarato che tutti i centri, debbano avere i necessari requisiti tecnici, non si vede quali particolari fonti di disturbo per gli operatori e quali minacce rispetto della riservatezza dei pazienti vi possano essere.