RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 27 LUGLIO 2018, N. 4604 GIOCO D’AZZARDO LECITO E TUTELA DELLA SALUTE. Obbligo delle questure ad accertare le distanze minime dai luoghi sensibili anche per gli apparecchi VLT. Ai fini del rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS per l'esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, le Questure devono verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali da luoghi considerati sensibili , cioè da tutti quei luoghi primariamente gli istituti scolastici nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili primariamente i giovani rispetto alla tentazione del gioco d’azzardo ed all’illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 26 LUGLIO 2018, N. 4597 APPALTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA. SOPRALLUOGO. Esclusione dell’obbligo al gestore uscente. Il sopralluogo, propedeutico alla partecipazione ad una gara, ha carattere di adempimento strumentale a garantire il puntuale rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge di gara ed ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. Proprio in relazione alla funzione del sopralluogo, così come delineata dalla giurisprudenza, deve ammettersi che un simile obbligo è da considerarsi superfluo e sproporzionato allorché sia imposto ad un concorrente che sia gestore uscente del servizio, il quale per la sua stessa peculiare condizione si trova già nelle condizioni soggettive ideali per conoscere in modo pieno le caratteristiche dei luoghi in cui svolgere la prestazione oggetto della procedura di gara. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 26 LUGLIO 2018, N. 4592 AUTOTUTELA. ORGANIGRAMMA. GESTIONE DIRETTA FARMACIA. Gestione della cosa pubblica e contenzioso privato. Capovolta la decisione del giudice di primo grado il quale aveva affrontato e posto a fondamento della decisione licenziamento del farmacista questioni civilistiche che esulano dalla giurisdizione amministrativa, in particolare facendo riferimento a circostanze, ritenendole dimostrate, quali posizioni debitorie e assunti inadempimenti patrimoniali delle parti, l’assunzione di garanzia di un finanziamento a favore della Società Gestione Servizi da parte del Sindaco, che costituiscono però materia di una diversa lite pendente in sede arbitrale e non, quindi, presupposto legittimo del provvedimento di revoca dell’incarico di Direttore della Farmacia adottato dal Sindaco. La Sezione ha affermato che l’inadempimento delle obbligazioni di carattere economico assunte dal Direttore della farmacia nell’ambito del diverso rapporto di acquisto delle quote della Società Gestione Servizi Colere S.r.l., la quale era formalmente investita della gestione della farmacia, non può costituire motivo legittimo di revoca dell’incarico di Direttore della farmacia. Perché tale incarico nulla ha a che vedere con la gestione economica e amministrativa di una società di servizi alla quale il Comune ha ceduto in affitto l’azienda. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 24 LUGLIO 2018, N. 4517 TUTELA DELLA SALUTE. PROGRAMMAZIONE SANITARIA. INIZIATIVA ECONOMICA. Tra obblighi e discrezionalità nella programmazione della distribuzione sul territorio dei laboratori di analisi. Sussiste l’obbligatorietà dell’avvio della procedura di riorganizzazione delle strutture accreditate eroganti di diagnostica di laboratorio, in quanto imposta dalla legge n. 296/2006 e dai successivi accordi assunti in seno alla Conferenza Stato – Regioni. Ma in base a tali fonti non c’è vincolo a proposito delle modalità con le quali l’obiettivo dell’accorpamento deve essere perseguito dalle regioni. Fermo restando che i vincoli che si verrebbero ad applicare nei confronti delle strutture accreditate incidono sulla loro libertà di organizzazione e, più in generale, sull’ambito della iniziativa economica privata, quindi su profili muniti di rilevanza anche costituzionale art. 41 Cost. e la cui limitazione è opportuno che discenda da norme esplicite e di indubbia interpretazione.