RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

23 LUGLIO 2018, N. 175 IMPOSTE E TASSE. Riscossione delle imposte sul reddito – notificazione della cartella di pagamento – possibilità della notificazione diretta, senza intermediario, da parte del concessionario della riscossione, mediante invio della raccomandata, con avviso di ricevimento. Mancata previsione che la notificazione della cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l’osservanza dell’art. 7 l. n. 890/1982 [il quale, all’ultimo comma, prevede l’invio della raccomandata informativa al destinatario nel caso di mancata consegna personale] – non fondatezza. È rimesso al prudente apprezzamento del giudice della controversia valutare ogni comprovato elemento presuntivo art. 2729 c.c. , offerto dal destinatario della notifica diretta” della cartella di pagamento − il quale, pur essendo integrata un’ipotesi di conoscenza legale in ragione del rispetto delle formalità dell’art. 26, comma 1 , d.P.R. n. 602/1973, assuma di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile − al fine di accogliere, o no, la richiesta di rimessione in termini. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 346/1998 la discrezionalità del legislatore in materia di notificazioni deve comunque assicurare il fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli. 23 LUGLIO 2018, N. 174 ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Assistenza all’esterno dei figli minori – esclusione dal beneficio per le persone condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, le quali non abbiano espiato almeno un terzo della pena – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 21- bis l. n. 354/1975 Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all’art. 4- bis , commi 1, 1- ter e 1- quater , l. n. 354/1975, non consente l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 58- ter della medesima legge. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 239/2014 affinché l’interesse del minore non resti irragionevolmente recessivo rispetto alle esigenze di protezione della società dal crimine, occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata in concreto e non già collegata ad indici presuntivi che precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni. 23 LUGLIO 2018, N. 173 PREVIDENZA. Trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi – calcolo basato sulla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione – omessa esclusione, dal computo, dei periodi successivi al conseguimento dell’anzianità minima con contribuzione meno favorevole o dannosa – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 5, comma 1, l. n. 233/1990 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi , e dell’art. 1, comma 18, l. n. 335/1995 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell’assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l’esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 82/2017 il principio di esclusione dei contributi dannosi è chiamato ad assolvere la funzione di costituire un limite intrinseco alla discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile. 20 LUGLIO 2018, N. 166 ASSISTENZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE. Requisiti di accesso al Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni – stranieri immigrati – possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque nella medesima Regione – decreto-legge n. 112/2008 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria , conv., con modif. in l. n. 133/2008 – art. 11, comma 13 – illegittimità costituzionale. Dieci anni di residenza sul territorio nazionale o cinque anni sul territorio regionale, richiesti dall’art. 11, comma 13, d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, costituiscono una durata palesemente irragionevole e arbitraria, oltre che non rispettosa dei vincoli europei, al fine dell’accesso al contributo al pagamento del canone di locazione da parte degli stranieri cittadini di paesi terzi non appartenenti all’Unione europea, così da violare il parametro costituzionale di cui all’art. 3 Cost In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 222/2013 le politiche sociali dirette al soddisfacimento dei bisogni abitativi possono prendere in considerazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla semplice residenza, purché contenuto in limiti non palesemente arbitrari o irragionevoli.