RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 13 LUGLIO 2018, N. 4288 AUTONOMIA FONDAZIONI. Il potere di controllo delle regioni sulle fondazioni. Le forme di controllo pubblico cui l’art. 25 del Codice civile assoggetta le fondazioni sono funzionalmente e restrittivamente preordinate alla tutela dell’ente, trovando ragione nell’assenza di un controllo interno analogo a quello esercitato nelle associazioni dei membri o da appositi organi a ciò deputati. Questi poteri dell’autorità amministrativa dell’art. 25 Cod. civ. esprimono non una funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità delle determinazioni o gestionale o di indirizzo, che sarebbero – specie alla luce delle riforme liberalizzatrici del 1997/2000 - incompatibili con l’autonomia privata degli enti destinatari ma piuttosto una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge e all’atto di fondazione il quale controllo a sua volta non è astratto e generale, ma funzionale alla salvaguardia dell’interesse interno e istituzionale dell’ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l’atto di riconoscimento giuridico della fondazione. È ammissibile, in siffatta prospettiva, una sollecitazione ab extra diretta all’uso del potere di annullamento, mera segnalazione di terzi, inidonea a veicolare quasi fosse un rimedio concorrente o alternativo , pretese di definizione di contenziosi in relazione all’interesse immediato e diretto del denunziante interesse che invece ha la sua ordinaria tutela in giustizia e nelle pertinenti sedi . Ma per essere, se del caso, presa in considerazione occorre pur sempre che si inserisca nel margine di un detto controllo e che non ne ecceda. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 12 LUGLIO 2018, N. 4275 SPESE DI GIUDIZIO. COMPENSAZIONE. MOTIVAZIONE. Condanna al pagamento delle spese processuali la norma e la deroga. Nell’assetto normativo, e nonostante l’introduzione per via giurisdizionale di una clausola residuale idonea ad accreditare come fattispecie derogatorie anche ulteriori cause diverse ed aggiuntive rispetto a quelle elencate dal legislatore, è rimasto fermo il divisato principio che pone i criteri della soccombenza e della compensazione in rapporto di regola ed eccezione, confinando, peraltro, l’ammissione di una deroga al principio generale solo entro gli stretti margini di ulteriori fattispecie contraddistinte dai predicati della gravità” e della eccezionalità”. Dalla lettura del quadro di riferimento normativo appare di tutta evidenza come ogni eccezione al principio della soccombenza, ancorché non riconducibile alle fattispecie tipiche indicate dal legislatore, possa trovare ingresso sempreché adeguatamente ‘esternata’ in motivazione, in modo tale da rendere comprensibile l’iter logico-giuridico e/o le valutazioni di fatto ed eventualmente di sostanziale equità su cui essa si fonda, e purché impostata su argomentazioni coerenti con le coordinate normative. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 12 LUGLIO 2018, N. 4251 CONVENZIONI URBANISTICHE E SUCCESSIVI FALLIMENTI. L’art. 72 della legge fallimentare non si applica agli accordi ex art. 11 legge 241/1990. La ratio derogatoria dell’art. 72 della legge fallimentare è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile vulnus derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali assunti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento. Tuttavia, tali esigenze non possono essere enfatizzate fino al punto da riconoscere al curatore il potere di sciogliersi da una convenzione precedentemente stipulata dalla società fallita ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990. Verrebbe infatti attribuita una posizione poziore agli interessi della massa creditoria rispetto a quelli sottesi all’esecuzione di una prestazione dettata dall’interesse pubblico, come tale ascrivibile alla più ampia collettività degli amministrati. La concreta possibilità di realizzazione dell’interesse pubblico, di cui l’Amministrazione è istituzionalmente portatrice, verrebbe infatti pregiudicata dalle scelte del curatore fallimentare ancorché mosso da esigenze individualistiche, così palesandosi una precisa gerarchia di valori priva di fondamento normativo siccome innescata dall’interferenza tra due norme l’art. 72 della legge fallimentare e l’art. 11 della legge n. 241 del 1990 aventi una ben diversa collocazione topografica e temporale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 10 LUGLIO 2018, N. 4217 ORGANIGRAMMA ASL. GIURISDIZIONE. Copertura posti vacanti. Inammissibile il ricorso del medico avverso il silenzio serbato dall’ASL di provvedere o far provvedere all'indizione di apposita procedura selettiva per il conferimento del posto di Direttore dell'U.O.C. Cardiologia. Ciò in quanto il dedotto interesse alla definizione del procedimento non concerne l’adozione di provvedimenti di natura organizzativa espressione della potestà pubblicistica di auto-organizzazione dell’Amministrazione, bensì una sua singola scelta gestionale, in qualità di datore di lavoro, relativa alle modalità di copertura del posto in questione, priva di profili pubblicistici e rispetto alla quale l’interessato potrà eventualmente trovare tutela davanti al giudice del lavoro.