RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

11 LUGLIO 2018, N. 149 ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Benefici penitenziari – condannati alla pena dell’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 c.p. [Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione], che abbiano cagionato la morte del sequestrato – illegittimità costituzionale parziale. L’appiattimento all’unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l’accesso ai benefici penitenziari prevista per i soli condannati all’ergastolo a titolo di sequestro di persona a scopo di estorsione, terrorismo o eversione, prevista dall’art. 58- quater , comma 4, l. n. 354/1975, si pone in contrasto con il principio della progressività trattamentale e flessibilità della pena, ossia del graduale reinserimento del condannato all’ergastolo nel contesto sociale durante l’intero arco dell’esecuzione della pena. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 274/1983 la funzione rieducativa della pena deve essere sempre garantita anche nei confronti di autori di delitti gravissimi, condannati alla massima pena prevista nel nostro ordinamento, l’ergastolo. 5 LUGLIO 2018, N. 141 PROCESSO PENALE. Contestazione in dibattimento di una circostanza aggravante fondata su elementi già risultanti dagli atti di indagine – facoltà dell’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al reato oggetto della nuova contestazione – illegittimità costituzionale parziale. Nel caso di contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, non prevedere nell’art. 517 c.p.p. la facoltà per l’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova si risolve, come è stato ritenuto per il patteggiamento e per il giudizio abbreviato, in una violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 237/2012 in seguito alla contestazione ancorché fisiologica” del fatto diverso o di un reato concorrente, l’imputato che subisce la nuova contestazione viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore – quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena – rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse stato chiamato a rispondere sin dall’inizio. 5 LUGLIO 2018, N. 145 REATI E PENE. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – divieto di prevalenza della circostanza attenuante della seminfermità di mente di cui all’art. 89 c.p. sull’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, c.p. – divieto di prevalenza sulla medesima aggravante della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, c.p. – manifesta inammissibilità. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p., come sostituito dall’art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione , sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., dal Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 3 dicembre 2014, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2017, è manifestamente inammissibile. Sull’argomento, cfr. Cass. Pen., n. 20798/2011 il giudizio di esistenza della recidiva nel caso concreto presuppone da parte del giudice non solo la verifica dei presupposti espressamente indicati dall’art. 99 c.p., ma anche il riscontro della maggiore pericolosità e colpevolezza dell’imputato requisiti, questi ultimi, da intendersi come cumulativi, e senza il cui puntuale riscontro non potrebbero giustificarsi, in un ordinamento fondato sul principio della colpevolezza per il fatto e non già sulla mera neutralizzazione della pericolosità sociale dell’autore, le conseguenze sanzionatorie che il sistema vigente ricollega alla recidiva. 5 LUGLIO 2018, N. 143 REATI E PENE. Prescrizione – determinazione – normativa più favorevole al reo [disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 172/2012] – mancata esclusione per i reati sessuali commessi in danno di minori – inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, 4 e 5, l. n. 251/2005 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione , nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 172/2012 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno , sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 8, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, dal Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza del 21 giugno 2016, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2016, è inammissibile. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 179/2017 il rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario comporta una dichiarazione di inammissibilità delle questioni. 5 LUGLIO 2018, N. 140 EDILIZIA ED URBANISTICA. Norme della Regione Campania – linee guida per supportare gli enti locali per la regolamentazione ed attuazione di misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi – previsione che i Comuni, sulla base delle linee guida, adottano regolamenti nei quali stabiliscono, tra l’altro, criteri e modalità di alienazione e locazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione. Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica – previsione che consente per edifici, regolarmente assentiti, adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali, ampliamenti che determinano un rapporto di copertura complessivo fino a un massimo del 60% – illegittimità costituzionale. L’aver previsto che, a fronte delle violazioni più gravi della normativa urbanistico-edilizia – quali sono la realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a esso – si debba fare luogo, da parte dello stesso responsabile dell’abuso o, in difetto, del Comune che abbia perciò acquisito il bene, alla demolizione dell’opera abusiva art. 31, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 , esprime una scelta fondamentale del legislatore statale. Sull’argomento, cfr. Cons. Stato, n. 9/2017 il provvedimento con cui si ingiunge la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongono la rimozione dell’abuso. Tale principio non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.