RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

26 GIUGNO 2018, N. 135 EQUA RIPARAZIONE. Modalità di pagamento dei titoli esecutivi formatisi all’esito dei procedimenti previsti con riferimento al riconoscimento, in via definitiva, degli indennizzi riconducibili all’accertata irragionevole durata dei processi in base all’art. 5- sexies legge n. 89/2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015 – non cumulabilità del termine di sei mesi con quello di quattro mesi previsto dall’art. 14, d.l. n. 669/1996 – non fondatezza. La nuova procedura di pagamento, complessivamente disegnata dalla legge n. 208/2015 per i crediti per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, attua, dunque, un ragionevole bilanciamento dell’interesse del creditore a realizzare il suo diritto ciò che non è, appunto, in alcun modo impedito né reso eccessivamente gravoso con l’interesse dell’amministrazione ad approntare un sistema di risposta, organico ed ordinato, con cui far fronte al flusso abnorme delle procedure relative ai crediti fondati su decreti ottenuti ai sensi della legge n. 89/2001. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 98/14 deve escludersi che la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale implichi necessariamente una relazione di immediatezza tra il sorgere del diritto o dell’interesse legittimo e tale tutela, essendo consentito al legislatore di imporre l’adempimento di oneri che, condizionando la proponibilità dell’azione, ne comportino il differimento, purché gli stessi siano giustificati da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia. 26 GIUGNO 2018, N. 132 PROCESSO AMMINISTRATIVO. Sanatoria della nullità della notifica in base all’art. 44, comma 3, d.lgs. n. 104/2010 c.d. Codice del processo amministrativo – previsione che la costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione” – effetti ex nunc della sanatoria – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 44, comma 3, d.lgs. n. 104/2010 viola i criteri direttivi fissati dal legislatore delegante nella parte in cui prevede che la costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione”, essendo in contrasto con il principio generale della sanatoria ex tunc della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo nonché con la giurisprudenza della Corte di cassazione e con la giurisprudenza del Consiglio di Stato antecedente all’entrata in vigore del codice. Sull’argomento, cfr. Cons. Stato, n. 2064/16 sulla scorta dell’art. 44, comma 3, c.p.a., la costituzione dell’intimato è sì idonea a sanare la nullità della notifica del ricorso, ma, a differenza che nel processo civile, con efficacia ex nunc, ossia con salvezza delle eventuali decadenze già maturate in danno del notificante prima della costituzione in giudizio del destinatario della notifica, ivi compresa la scadenza del termine di impugnazione. 22 GIUGNO 2018, N. 131 PREVIDENZA . Consiglieri di cassazione nominati in base alla legge n. 203/1998 – raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo senza aver compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione – soppressione dell’istituto del trattenimento in servizio – non fondatezza La normativa transitoria connessa all’abolizione dell’istituto del trattenimento in servizio di cui all’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014, pur potendo determinare l’impossibilità, per i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni fra gli avvocati con almeno quindici anni d’esercizio, iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, di raggiungere il numero di anni necessari per ottenere la pensione previsto per i magistrati, non lede il diritto alla pensione minima. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 461/1989 nella prospettiva di una più ampia attuazione del diritto garantito dall’art. 38, comma 2, Cost., l’interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio per il tempo necessario al conseguimento della pensione normale è meritevole di considerazione, tanto che ha potuto eccezionalmente giustificare, in limiti ben definiti, una motivata deroga al principio che fissa ai sessantacinque anni il limite massimo per il trattenimento in servizio a fini previdenziali dei dipendenti pubblici e privati.