RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV SENTENZA 22 GIUGNO 2018, N. 3836 LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE. Impugnazione strumenti urbanistici. In materia di pianificazione urbanistica, indubbiamente posta anche a tutela dei proprietari delle aree comprese nel perimetro di efficacia dell’atto o nelle aree immediatamente viciniore o pure di chi sia nel possesso titolato delle stesse, non può ritenersi posta a tutela di tutti i soggetti dell’ordinamento che, per vincoli contrattuali o d’altro genere, hanno un qualunque interesse materiale alla disciplina urbanistica della zona. In definitiva, mentre un imprenditore, in quanto presentatore delle istanze e titolare di un interesse legittimo pretensivo, sarebbe stato legittimata ad impugnare i provvedimenti adottati dall’Amministrazione non satisfattivi della propria richiesta o avrebbe avuto legittimazione ad agire avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, non è parimenti legittimato ad impugnare in via principale una variante parziale al PRG, in quanto titolare – rispetto alla nuova disciplina della zona da essa introdotta - di un interesse di mero fatto. CONSIGLIO DI STATO SEZ. III SENTENZA 19 GIUGNO 2018, N. 3743 PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE. Utilizzo del resto e discrezionalità. L’utilizzazione del resto, nel calcolo del numero delle farmacie ammesse in uno specifico territorio, è facoltativa, ma nel sistema del d.l. n. 1 del 2012 essa non necessita di particolari giustificazioni o motivazioni. Infatti, lo scopo dichiaratamente perseguito dall’art. 11, d.l. n. 1/2012 è quello di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico mentre il decreto legge nel suo insieme che riguarda anche materie assai diverse dal servizio farmaceutico persegue un obiettivo di politica economica mediante l’incremento della concorrenza” e della competitività”. Di conseguenza, sebbene l’utilizzazione del resto sia facoltativa e non vincolata, la formulazione della norma fa intendere che non vi è alcuna restrizione al riguardo non si richiede cioè l’accertamento di particolari condizioni o esigenze anzi, visti il contesto e la ratio della riforma è chiaro che il favore del legislatore è verso la massima espansione degli esercizi farmaceutici e, quindi, non si può ritenere necessaria alcuna specifica motivazione del Comune per giustificare tale scelta. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 18 GIUGNO 2018, N. 362 FINANZIAMENTI COMUNITARI. INTERPRETAZIONE. L’inizio dei lavori secondo il diritto comunitario. Il Regolamento della Commissione 651/2014, che ha abrogato quello del 2011, definisce ora all’art. 2 l’avvio dei lavori come la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito . La definizione riguarda la domanda di accesso alle agevolazioni finanziarie di cui al PO FESR 2007/2014 per i programmi di investimento i quali devono precedere l’inizio della relativa attività. La questione è stata sottoposta all’esame del CGA in forza del fatto che il bando di concorso, pur emanato in base alla legge della Regione Sicilia, non poteva che essere letto in chiave comunitaria. CONSIGLIO DI STATO SEZ. V SENTENZA 18 GIUGNO 2018, N. 3732 PROCESSO AMMINISTRATIVO. NOTIFICA RICORSO. Nullità della notifica che non ha raggiunto lo scopo. Rinnovazione. La riattivazione del procedimento di notificazione effettuata spontaneamente dalla ricorrente cha ha operato una prima notifica nulla produce gli stessi effetti della rinnovazione della notifica concessa dal giudice entro un termine perentorio ove conclusa con esito positivo sana la nullità della notificazione con effetti retroattivi. A distinguere la spontanea rinnovazione e la rinnovazione per ordine del giudice è il momento in cui avviene siffatta verifica dell’imputabilità nel primo caso quando la notifica è già ri attivata e, di solito, perfezionatasi, nel secondo, prima della concessione del termine per la rinnovazione della notifica.