RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 14 GIUGNO 2018, N. 3661 EDILIZIA PRIVATA. REALIZZAZIONE RECINZIONE. Area boschiva e recinzioni incompatibili. In sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'autorità preposta alla tutela del vincolo deve manifestare nel provvedimento adottato piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere edilizie, non solo in termini di materiale compromissione dell’area, ma anche in vista dell’esigenza di evitare ogni alterazione o sconvolgimento per la fauna e la flora che concorrono a formare quell’ecosistema di particolare pregio. Legittimo pertanto il diniego al rilascio della autorizzazione e l’ordine di ripristino successivo alla costruzione abusiva, quando è stata rilevato, tra l’altro, che la recinzione era suscettibile di alterare l’ecosistema, costituendo ostacolo alla natura emigrazione della fauna selvatica. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 14 GIUGNO 2018, N. 3657 LAVORO PUBBLICO. LESIONE INTERESSE LEGITTIMO. Esclusione del risarcimento danno per mancato posizionamento utile in graduatoria concorsuale. La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell’interesse legittimo si fonda su una lettura dell’art. 2043 c.c. che riferisce il carattere dell’ingiustizia al danno e non alla condotta, di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è tanto la condotta colposa, ma l’evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall’ordinamento ed affinché la lesione possa considerarsi ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse. L’obbligazione risarcitoria, quindi, affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente cioè secondo il canone del più probabile che non” spettato al titolare dell’interesse di talché, ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di chance. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 11 GIUGNO 2018, N. 3502 LICENZA PORTO D’ARMI. DISCREZIONALITA’. Niente fucile in mano al marito litigioso. La conclamata sussistenza di rapporti conflittuali tra coniugi – indipendentemente dalla valutazioni formulate dal giudice penale in sede di riesame essendo ben nota l’autonomia delle valutazioni riservate all’autorità di pubblica sicurezza – e la concreta possibilità che tali conflitti possano sfociare in aggressioni alla persona sono ragioni sufficienti a legittimare il provvedimento di divieto di detenzione armi munizioni e materie esplodenti, nonché di sospensione della licenza per porto di fucile per uso caccia. Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente. Tenuto conto del carattere preventivo e cautelare del divieto di detenzione delle armi, l’esistenza di sospetti o indizi negativi che facciano perdere all’Autorità competente la fiducia in merito al buon uso delle armi, è sufficiente ai fini della valutazione negativa formulata dall’amministrazione. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 7 GIUGNO 2018, N. 3435 LICENZA PORTO D’ARMI. DINIEGO. Inconferente la riabilitazione per i reati e le condanne escludenti previsti dal TULPS. L’art. 43, primo comma, del testo unico approvato con il regio decreto n. 773 del 1931 preclude il rilascio di licenze di porto d’armi e impone la revoca di quelle già rilasciate , nei confronti di chi sia stato condannato alla pena della reclusione per uno dei reati indicati dal medesimo primo comma, anche nel caso in cui il soggetto richiedente abbia ottenuto la riabilitazione. La doverosità della distinzione tra le ‘generali’ autorizzazioni di polizia per le quali, ex art. 11 rileva la riabilitazione e la licenza di portare armi - già nettamente disposta dal testo unico del 1931 – è stata ancor più rimarcata dalle successive riforme, che hanno riguardato sia la determinazione delle autorità competenti ad emanare i provvedimenti, sia la stessa disciplina sostanziale. Peraltro, l’attuale sistema penale, nel consentire al giudice del fatto di non disporre la condanna alla pena della reclusione anche per un reato di per sé ‘ostativo’ al rilascio del titolo di porto d’armi, applicando la sola pena pecuniaria ovvero procedendo ai sensi dell’art. 131 bis c.p., ha inciso sull’ambito effettivo di applicazione dell’art. 43, primo comma, del testo unico del 1931. Pertanto si può ora ravvisare un quadro normativo che – nel valorizzare nel sistema penale i principi di proporzionalità e di offensività – rileva anche sull’ambito dei poteri dell’Autorità amministrativa, con la conseguente attribuzione di poteri discrezionali, in presenza di reati considerati ‘ostativi’ dal medesimo art. 43, primo comma, ma che non conducano alla condanna a pena detentiva, malgrado l’accertamento della relativa responsabilità.