RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 8 GIUGNO 2018, N. 3461 REVOCA ILLEGITTIMA PORTO D’ARMI - RISARCIMENTO DANNI. Guardia giurata ed amicizie pericolose. Il Prefetto dispone la revoca del porto d’armi sulla base delle frequentazioni di una guardia giurata dipendente di un’azienda di vigilanza e continua a negarne il rilascio anche dopo il provvedimento del Giudice. La conseguenza è che il Ministero dovrà risarcire il soggetto per gli anni in cui non ha lavorato. La quantificazione per equivalente del danno derivante dalla illecita mancata costituzione del rapporto di lavoro non può coincidere in astratto con l’importo corrispondente alla mancata retribuzione, in quanto, invece, sul lavoratore incombe l’onere di dimostrare, in concreto, l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale , che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita. Pertanto, considerata la sussistenza di una certa analogia tra la fattispecie della interruzione di un rapporto di lavoro con l’Amministrazione e quella della interruzione di un rapporto di lavoro di lavoro privato, derivata da una illegittima causa ostativa addebitabile all’Amministrazione, il Collegio, nel caso di specie, ha ritenuto che l’importo del risarcimento del danno per equivalente a favore dell’interessato, calcolato dal ricorrente in euro 103.810,00 con riferimento alla retribuzione media prevista per la figura professionale della guardia giurata dai CCL del settore servizi vigilanza privata , pur ridotto del 10 per cento, in considerazione dell’indubbio peso da attribuire ad alcuni aspetti dinamici del rapporto di lavoro dipendente. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 7 GIUGNO 2018, N. 3454 EDILIZIA PRIVATA. Illegittimità della scia e provvedimenti conseguenti. L’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 prevede la sanzione pecuniaria in caso di interventi edilizi compiuti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, ma ciò sul presupposto, desumibile dal complesso delle disposizioni sanzionatorie, che l’intervento sia realizzato su un’area che è nella disponibilità del soggetto che effettua l’intervento. Quando invece si realizza un’opera che incida sul terreno altrui a maggior ragione su una strada , la misura sanzionatoria tipica è la rimozione di quanto realizzato. Ne consegue che, a prescindere da quale sia, nella specie, il titolo edilizio necessario, il rimedio applicabile è conforme al complesso delle disposizioni di regolazione della materia. Nel caso specifico è stata contestata l’installazione di un dissuasore di transito di tipo girevole, il quale, in una determinata posizione, si veniva a posizionare su area pubblica. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 5 GIUGNO 2018, N. 3411 PROCESSO AMMINISTRATIVO - COMPENSAZIONE SPESE. Richiesta alla PA evasa con ritardo. Compensazione illegittima. Se la richiesta della cittadinanza italiana arriva con ritardo e dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio inadempimento, non può essere disposta la compensazione delle spese sulla base della circostanza che l’Avvocatura dello Stato abbia riferito il ritardo nel provvedere ad un grande numero di istanze all’esame dei competenti uffici ministeriali per la concessione della cittadinanza italiana, presentate dagli immigrati. E ciò, quando la circostanza del gran numero di pratiche da esaminare, invocata come giustificazione dal Ministero, risulta generica e non è corredata neanche da una indicazione di massima né del numero di istanze di concessione di cittadinanza, pervenute all’epoca in cui l’interessato ha presentato la sua domanda né dalla eventuale difficoltà incontrate nel chiudere questo specifico procedimento per gravose esigenze istruttorie. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 4 GIUGNO 2018, N. 3344 PERMESSO DI SOGGIORNO - CONDIZIONI. Irreperibilità condizionante. La certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, sia per il lavoro autonomo che, come per il caso sottoposto alla Sezione, per il lavoro subordinato, non potendo essere rilasciato o rinnovato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero. Nel caso specifico, il questore aveva infatti osservato che la straniera aveva dichiarato di essere domiciliata in una specifica abitazione. Ma i controlli effettuati per ben tre volte presso l’indirizzo avevano consentito di appurare l’assenza della stessa all’indirizzo indicato e la sua sostanziale irreperibilità. Le contrarie deduzioni dell’interessata, la quale affermava di essersi allontanata per un breve periodo 37 giorni da detto domicilio per far ritorno in Marocco, non sono giovate ad inficiare la legittimità della valutazione effettuata dal provvedimento impugnato, in quanto, anche prescindendo dalla asserita natura vincolata o meno del provvedimento, ella non aveva saputo fornire, elementi che avrebbero potuto modificare la valutazione della Questura.