RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 31 MAGGIO 2018, N. 3262 APPALTO DI SERVIZI INTELLETTUALI - ONERI SICUREZZA. Distinzione tra appalto per ideazione di soluzioni e di attività. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi intellettuali non vi è alcun obbligo di indicare nelle offerte la separata e specifica indicazione di oneri che sono ontologicamente prima ancora che giuridicamente insussistenti. In sostanza, l’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero in un caso di appalto di servizio di ordine intellettuale non comporta di per sé l’esclusione della concorrente per motivi di ordine formale per violazione di legge o della previsioni della lex specialis , dovendosi piuttosto verificare se tale dichiarazione sia congrua in sede di verifica della congruità dell’offerta anche per le gare disciplinate dalla normativa previgente al primo correttivo al Codice dei Contratti in tale tipo di appalti infatti, la mancata indicazione dei costi della sicurezza non costituisce un’omessa dichiarazione in quanto i servizi di natura intellettuale configurano ideazione di soluzioni, ma non attività quali ad esempio verifiche e collaudi che comportano rischi per i lavoratori. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 29 MAGGIO 2018, N. 3232 ELEZIONI - RICORSO. Inammissibile in appello la difesa in proprio nei giudizi elettorali. Non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’art. 23, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale. Ciò in quanto non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’art. 23, comma 1, dello stesso c.p.a., nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale. Peraltro, il Consiglio di Stato aveva già escluso che l’impossibilità di difendersi personalmente nel giudizio di appello violi il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Aveva, infatti, chiarito che ai sensi dell’art. 24, comma 2, Cost., l’inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa personale devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 29 MAGGIO 2018, N. 3208 ELEZIONI – LISTE – ESCLUSIONI. Esclusione dalle competizioni elettorali di una lista che si richiama in modo esplicito all’ideologia fascista. Va doverosamente esclusa dalla competizione elettorale la lista che per il suo espresso e continuo riallacciarsi all’ideologia e al programma del disciolto partito fascista dalla sua fondazione sino alla svolta” repubblicana del 1943 , considerando, e a ragione, del tutto ininfluente che essa nel proprio programma perseguisse l’obiettivo di risolvere problemi di interesse locale per un maggior benessere della collettività amministrata. Questo obiettivo, che ogni partito o movimento politico dichiara di perseguire nella competizione elettorale, non può certo oscurare, o far trascurare la cornice ideologica entro il quale si iscrive, come è stato nel caso di specie, ostentatamente fascista, in violazione del precetto costituzionale di cui alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e di cui all’art. 1 l. n. 654/1952. L’utilizzo della parola Fasci” nel nome della lista, l’immagine del fascio repubblicano nel simbolo e il richiamo ad evidenti contenuti dell’ideologia fascista nello Statuto del movimento, a cominciare dalla c.d. democrazia corporativa per finire con il progetto di Rivoluzione Sociale e riforma dello Stato avviato dal fascismo di cui pure si leggeva nello Statuto, sono tutti elementi che dovevano imporre l’incondizionata, legittima, e incontestabile esclusione dalla competizione elettorale del movimento, CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 29 MAGGIO 2018, N. 3206 CONCESSIONE CITTADINANZA - DINIEGO - MOTIVAZIONI Mancata acquisizione della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza nazionale. Se, in base ad accertamenti esperiti, l’aspirante cittadino italiano risulta appartenere a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica, è legittimo il diniego alla concessione della cittadinanza italiana, senza che, peraltro, il Ministero sia tenuto a concedere l’accesso agli atti presupposti in quanto la fattispecie è espressamente individuata nell’elenco degli atti sottratti al diritto di accesso. Inoltre, La giurisprudenza ha più volte rilevato, a proposito, che il provvedimento di diniego della richiesta cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente.