RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 16 MAGGIO 2018, N. 2907 CONTRATTI DI QUARTIERE. Danno da perdita di chance e responsabilità precontrattuale. Dimostrazione. L’annullamento di un provvedimento amministrativo, con salvezza del riesercizio, ad esito libero, del potere da parte della medesima amministrazione, non può mai fondare l’accoglimento di una domanda risarcitoria non venendo in rilievo un giudicato di spettanza. Ai fini della sussistenza della responsabilità precontrattuale è necessaria la prova del danno patrimoniale derivante dalla lesione della libertà di autodeterminazione negoziale rappresentato dalle perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate diverse da quelle ritraibili a titolo di lucro cessante c.d. interesse positivo, di cui non si ammette il ristoro . Per costante giurisprudenza presuppone una rilevante probabilità del risultato utile frustrata dall’agire illegittimo dell'amministrazione cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2013, numero 1403 , non identificabile nella perdita della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile cfr. Sez. V, 27 dicembre 2017, numero 6088 , se non addirittura - secondo più restrittivi indirizzi - la prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento Sez. V, 25 febbraio 2016, numero 762 o quella che l’interessato si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava Sez. VI, 18 ottobre 2017, numero 4822 . CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 16 MAGGIO 2018, N. 2896 APPALTO DI LAVORI. COMMISSIONE DI GARA. INCOMPATIBILITA’. Le ipotesi di inesistenza della incompatibilità. La ratio del divieto posto dall’art. 84, comma 4, d.lgs. 163 di incompatibilità tra l’incarico di RUP e quello di componente della commissione è quella di garantire l’imparzialità dei componenti la commissione aggiudicatrice al momento della valutazione delle offerte, preservando l’integrità del giudizio da possibili condizionamenti indotti dai precedenti interventi sugli atti di gara la redazione del progetto o del bando di gara, innanzitutto . Medesima esigenza non ricorre, allora, nel caso in cui la fase di valutazione delle offerte è conclusa, poiché il giudizio è stato liberamente espresso dai componenti, né può pensarsi che lo stesso possa essere influenzato dalla prospettiva – nel caso posto all’attenzione della sezione, peraltro, assolutamente imprevedibile – di essere nominato RUP a chiusura della fase valutativa. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 15 MAGGIO 2018, N. 2890 LAVORO PUBBLICO. DIRITTO DI ACCESSO. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. Diritto di accesso di parere legale a fini difensivi. La giurisprudenza costante del giudice amministrativo, con riferimento alla richiesta di accesso dei pareri legali, ne riconosce l’ostensione in accoglimento dell’istanza d’accesso quando tale parere ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso nega invece l’accesso quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio. ha motivato l’istanza di accesso con la necessità di una più completa difesa delle proprie ragioni nel giudizio proposto avverso la sospensione dal servizio, pendente dinanzi al giudice del lavoro. Sotto tale profilo, ha precisato la Sezione, è nota la particolare attenzione alle ragioni dell’accesso, che deve essere riconosciuta quando il rilascio di documentazione è richiesto in funzione difensiva. Si ricorda, infatti, che il diritto di accesso in funzione difensiva è garantito dall’art. 24, comma 7, l. 7 agosto 1990, numero 241 che, nel rispetto dell’art. 24 Cost., prevede, con una formula di portata generale, che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici”. Fermo restando che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 15 MAGGIO 2018, N. 2874 OCCUPAZIONE TEMPORANEA ED ESPROPRIO LIMITI E DISTINZIONI. Nessun limite all’occupazione dell’area edificata se indispensabile ai fini operativi per la realizzazione dell’opera. L’art. 49 del d.P.R. numero 327 del 2001 stabilisce che l’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. L’area da occupare, in sostanza, deve essere strumentale all’esecuzione dell’opera, necessaria alla sua corretta realizzazione e deve essere restituita al proprietario una volta esaurita la sua funzione. Il vincolo preordinato all’esproprio postula invece che sull’area esproprianda venga realizzata in tutto o in parte l’opera pubblica oppure che il detto rapporto di strumentalità necessaria sia destinato ad avere una durata tendenzialmente illimitata e non temporanea. In sostanza, una cosa è il definitivo venire meno dell’utilizzo del suolo, effetto tipico dell’espropriazione, altra cosa è il venire meno, definitivamente o temporaneamente, dell’utilizzo del bene edificato sul suolo, che è compatibile, ove adeguatamente ristorato, con l’occupazione temporanea dell’area da restituire al proprietario una volta cessato il suo utilizzo per finalità pubbliche. La demolizione del bene costruito sull’area al fine di consentire l’apporto strumentale dell’area stessa all’opera pubblica da realizzare dovrà comportare che, al termine dell’occupazione, il bene venga ricostruito a cura dell’Ente occupante ovvero che sia corrisposto al proprietario un adeguato indennizzo.