RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

27 APRILE 2018, N. 93 PROCESSO CIVILE. Impugnazione per revocazione – casi di revocazione – ipotesi in cui la revocazione si renda necessaria per consentire il riesame del merito della sentenza [nella specie dichiarativa dello stato di adottabilità di un minore] allo scopo di uniformarsi alle statuizioni vincolanti della Corte EDU – non fondatezza . La riapertura dei processi interni, finanche penali, a seguito di sopravvenute sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo di accertamento della violazione di diritti convenzionali, non è un diritto assicurato dalla Convenzione. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 123/17 l’art. 46, par. 1, della CEDU, come letto dalla Corte di Strasburgo, allo stato non impone un obbligo di riapertura dei processi civili e amministrativi. 27 APRILE 2018, N. 92 PROCESSO PENALE. Incidente probatorio – assunzione della testimonianza di minorenne – mancata comparizione dovuta a situazioni di disagio del minore che ne compromettono il benessere – omessa previsione della possibilità di ritenere giustificata la mancata comparizione e di delegare, per il compimento dell'incidente, il giudice per le indagini preliminari del tribunale nel cui circondario risiede il minore – non fondatezza. Il sistema processuale vigente offre al giudice un ampio e duttile complesso di strumenti di salvaguardia della personalità del minore chiamato a rendere testimonianza, a fronte del quale deve escludersi l’asserita necessità costituzionale di introdurre la possibilità che, laddove la mancata comparizione del testimone minorenne sia dovuta a situazioni di disagio che ne compromettono il benessere e sia possibile ovviare ad esse procedendo all’esame del minore presso il tribunale competente in relazione al luogo della sua dimora, sia ritenuta giustificata la sua mancata comparizione e si roghi il compimento dell’incidente al giudice per le indagini preliminari del tribunale nel cui circondario risiede il minore. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 168/06 nel processo penale, il predicato della naturalità” del giudice precostituito per legge assume un carattere del tutto particolare, in ragione della fisiologica” allocazione di quel processo nel locus commissi delicti. Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse l’effetto di distrarre” il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il processo penale giacché la celebrazione di quel processo in quel” luogo, risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati. 27 APRILE 2018, N. 91 PROCESSO PENALE . Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia – mancata previsione che il giudice del dibattimento, ai fini di ogni decisione di merito da assumere nel relativo procedimento speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari, restituendoli, per l'ulteriore corso, in caso di pronuncia negativa sulla concessione o sull'esito della messa alla prova – provvedimenti giurisdizionali modificativi o integrativi del programma di trattamento – previsione del consenso dell'imputato quale condizione meramente potestativa di efficacia del provvedimento giurisdizionale recante modificazione o integrazione del programma di trattamento – esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova – non fondatezza Con l’art. 464- quater , comma 1, c.p.p., il legislatore non ha violato la sfera riservata al potere giudiziario, perché, subordinando le integrazioni e le modificazioni del programma di trattamento al consenso dell’imputato, ha legittimamente ricollegato l’accesso al procedimento speciale a un accadimento processuale il consenso, appunto naturalmente rimesso a una parte del processo. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 12/ 16 in relazione al principio di ragionevole durata del processo, alla luce dello stesso richiamo al connotato di ragionevolezza” che compare nella formula costituzionale, possono arrecare un vulnus a quel principio solamente le norme che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza. 26 APRILE 2018, N. 88 PROCEDIMENTO CIVILE. Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo – proponibilità della domanda in pendenza del procedimento presupposto – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 4 della l. n. 89/2001 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile – come sostituito dall’art. 55, comma 1, lettera d , del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese , convertito, con modificazioni, nella l. n. 134/2012 – è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 30/14 vi è la necessità che l’ordinamento si doti di un rimedio effettivo a fronte della violazione della ragionevole durata del processo, non essendo tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine a tale problema. 23 APRILE 2018, N. 86 LAVORO E OCCUPAZIONE. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo – condanna del datore di lavoro alla corresponsione di un’indennità di natura risarcitoria dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione e/o alla riforma della prima decisione – non fondatezza. Dall’inadempimento del datore di lavoro all’ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato deriva un’obbligazione risarcitoria il novellato testo dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, quindi, non è irragionevole ma è coerente al contesto della fattispecie disciplinata, connotata dalla correlazione dell’indennità ad una condotta contra ius del datore di lavoro e non ad una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente. In senso conforme, cfr. Cass. Civ., n. 23645/16 il rapporto di lavoro affetto da nullità può rientrare nella sfera di applicazione dell’art. 2126 c.c. con conseguente diritto del lavoratore a percepire comunque la retribuzione unicamente nel caso e per il periodo in cui il rapporto stesso abbia avuto materiale esecuzione”.