RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

5 APRILE 2018, N. 71 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Legge di bilancio 2017 – previsione che l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge n. 153 del 1969, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche – previsione che le Regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – previsione che, successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le risorse disponibili e stabiliti i criteri di selezione dei progetti – istituzione, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Fondo nazionale per la rievocazione storica – previsione che l'accesso alle risorse del Fondo è in base a criteri determinati con decreto ministeriale – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 1, comma 627, della legge n. 232/2016 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso al Fondo per la rievocazione storica sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 284/2016 nella disciplina dell’edilizia scolastica si intersecano più materie, quali il governo del territorio”, l’energia” e la protezione civile”, tutte rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost 5 APRILE 2018, N. 70 CACCIA. Norme della Regione Marche – disposizioni per il prelievo venatorio in deroga – previsione che è comunque consentito il prelievo in deroga allo storno [ Sturnus vulgaris ] praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali” – illegittimità costituzionale. É ben vero che la disciplina regionale di cui all’art. 1 della legge della Regione Marche n. 7/2015 rimette comunque ad una delibera della Giunta la decisione circa la contingente necessità del prelievo e la fissazione dei tempi e degli ambiti a tutela delle specificità delle coltivazioni regionali, ma la interposizione della legge regionale rispetto a quella statale viola la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s , Cost In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 20/2012 è pacifico che la selezione, sia delle specie cacciabili, sia dei periodi aperti all'attività venatoria, implichi l'incisione di profili propri della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato. 5 APRILE 2018, N. 68 EDILIZIA E URBANISTICA . Norme della Regione Umbria – Testo unico del governo del territorio e materie correlate – Atti di indirizzo in materia sismica – illegittimità costituzionale. L’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001 è norma di principio in materia, non solo di governo del territorio”, ma anche di protezione civile”, in quanto volta ad assicurare la tutela dell’incolumità pubblica. Essa, pertanto, si impone al legislatore regionale nella parte in cui in cui prescrive a tutti i Comuni, per la realizzazione degli interventi edilizi in zone sismiche, di richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, nonché sulle loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio comma 1 disciplina le modalità e i tempi entro cui deve pronunciarsi detto ufficio comma 2 infine prevede che, in caso di mancato riscontro, il parere deve intendersi reso in senso negativo comma 3 . In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 167/2014 l’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001 riveste una posizione fondante”, attesa la rilevanza del bene protetto, che involge i valori di tutela dell’incolumità pubblica, i quali non tollerano alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali .