RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

30 MARZO 2018, N. 67 PREVIDENZA. Cassa nazionale della previdenza forense – avvocato pensionato INPS iscritto alla Cassa nazionale della previdenza forense per lo svolgimento di attività libero professionale – obbligo di versamento contributivo non utile al trattamento previdenziale – mancata richiesta di iscrizione alla Cassa nazionale della previdenza forense – sanzioni – non fondatezza. Il principio di ragionevolezza art. 3 Cost. e quello di adeguatezza dei trattamenti previdenziali art. 38, co. 2, Cost. non risultano in sofferenza allorché l’accesso alle prestazioni della Cassa nazionale della previdenza forense sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente improbabile in ragione di circostanze di fatto legate al caso concreto, quale l’iscrizione alla previdenza forense in avanzata età anagrafica, sì che l’aspettativa di vita media lasci prevedere che difficilmente sarà possibile, all’assicurato, conseguire, ad esempio, la pensione di vecchiaia il ridotto grado di probabilità per il professionista più anziano di conseguire benefici pensionistici è ricollegabile al momento della vita in cui il soggetto sceglie di intraprendere la professione. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 362/1997 è infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli art. 3, 4, 38 Cost., degli art. 2 modificato dalla l. 2 maggio 1983 n. 175 e dalla l. 11 febbraio 1992 n. 141 e 3 dalla l. 20 settembre 1980 n. 576 Riforma del sistema previdenziale forense , che disciplinano, rispettivamente, la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 27 MARZO 2018, N. 64 REATI E PENE. Reato di minaccia di cui all’art. 612 codice penale – sanzione penale – mancata previsione dell’estinzione del procedimento penale avente ad oggetto la contestazione del reato, mediante il pagamento rateizzato di un importo pari alla metà della pena pecuniaria prevista – mancata previsione dell’abrogazione del reato di cui all’art. 612 cod. pen. – manifesta inammissibilità. Il giudice a quo deve rendere espliciti i motivi della ritenuta non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, non potendo limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale ovvero anche in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 12/2017 le lacune nella descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo non sono emendabili attraverso la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, determinando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. 23 MARZO 2018, N. 58 INDUSTRIA. Misure urgenti per l’esercizio di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario – previsione che l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori – disciplina per la prosecuzione dell’attività degli stabilimenti – applicabilità delle misure anche ai provvedimenti di sequestro già adottati [nella specie, decreto del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis, codice di procedura penale, di sequestro preventivo d’urgenza, senza facoltà d’uso, dell’altoforno Afo/2” presso lo stabilimento ILVA” spa di Taranto] – illegittimità costituzionale. Mentre nel caso dell’art. 1 della legge n. 231/2012, la prosecuzione dell’attività d’impresa è condizionata all’osservanza di specifici limiti disposti in provvedimenti amministrativi relativi all’autorizzazione integrata ambientale e assistita dalla garanzia di una specifica disciplina di controllo e sanzionatoria, nel caso dell’art. 3 del decreto-legge n. 92/2015, invece, il legislatore non ha rispettato l’esigenza di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti, non avendo tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 85/2013 la continuazione dell’attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro è lecita a condizione che vengano osservate le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell’attività stessa secondo un percorso di risanamento ispirato al bilanciamento tra tutti i beni e i diritti costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla salute, il diritto all’ambiente salubre e il diritto al lavoro. 8 MARZO 2018, N. 53 ESECUZIONE PENALE. Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato – pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente, in relazione a distinte frazioni della condotta [nella specie, reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare] – potere del giudice dell’esecuzione di rideterminare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 codice penale, che tenga conto dell’intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione e revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen. – non fondatezza. L’applicazione in executivis della disciplina del reato continuato consente di ripristinare anche quella pena per tutto il periodo di perpetrazione del fatto di reato che sarebbe stata irrogata in modo unitario se i segmenti temporali del reato permanente fossero stati oggetto di un unico processo di cognizione. Sull’argomento, cfr. Cass Pen., n. 20315/2015 con riguardo al reato permanente, il divieto di un secondo giudizio – secondo il noto principio del ne bis in idem, enunciato dall’art. 649 c.p.p. – riguarda soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell’imputazione e accertata con la sentenza irrevocabile e non anche la prosecuzione o la ripresa della stessa condotta in epoca successiva, la quale integra un fatto storico” diverso, non coperto dal giudicato, per il quale non vi è alcun impedimento a procedere.