RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

5 MARZO 2018, N. 49 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Norme della Regione Abruzzo – rendiconto generale per l’esercizio 2013 – illegittimità costituzionale. L’evoluzione della finanza pubblica – che si è estrinsecata, in particolare per gli enti territoriali, in una complessa rete di norme attuative, tra le quali la legge organica”, il d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, nonché le leggi di stabilità e di bilancio succedutesi a partire dalla riforma introdotta dalla legge costituzionale n. 1/2012 Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale , che ha rafforzato i parametri costituzionali attinenti all’equilibrio individuale dei conti appartenenti al settore pubblico allargato e al controllo dell’indebitamento artt. 81 e 97, comma 1, Cost. – comporta che, nelle leggi di approvazione del rendiconto delle Regioni, gli elementi basilari inerenti alla dimostrazione della situazione economico-finanziaria siano espressi con chiarezza e coerenza anche in rapporto alla fondamentale interdipendenza con il principio di legittimazione democratica, indefettibile raccordo tra la gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli amministratori. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 184/2016 la trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all’attività dell’Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori, essendo necessariamente servente al controllo retrospettivo dell’utilizzo dei fondi pubblici. 2 MARZO 2018, N. 45 PROCEDIMENTO CIVILE. Passaggio dal rito ordinario al rito speciale – mancata previsione che, in caso di instaurazione con rito ordinario di una causa soggetta al rito speciale e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito ordinario seguito fino alla trasformazione – inammissibilità. Una ridefinizione del passaggio dal rito ordinario al rito speciale nel senso che il mutamento del rito operi, in ogni caso, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, riflette una valutazione di opportunità e di maggior coerenza di sistema, ma non risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale art. 426 c.p.c. , posto che tale disciplina non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali. Sull’argomento, cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 21671/2017 l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., deve ritenersi tempestiva anche se erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, qualora entro il termine previsto dall’art. 641 c.p.c., avvenga l’iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell’atto di citazione o di una copia di esso cd. velina purché, in quest’ultimo caso, segua poi il deposito dell’originale dell’atto. 2 MARZO 2018, N. 41 REATI E PENE. Esecuzione delle pene detentive – previsione della sospensione dell’esecuzione se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni – mancata previsione che l’ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di pena non superiore a quattro anni di detenzione – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 656, comma 5, c.p.p. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 569/1989 a seguito delle intervenute modifiche legislative dell’istituto, il solo elemento significativo per l’affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva fino a tre anni è l’osservazione del comportamento del reo ai fini della prognosi di idoneità alla rieducazione osservazione che, secondo la legge, può utilmente avvenire tanto durante l’espiazione carceraria della pena quanto in libertà. 1° MARZO 2018, N. 39 PREVIDENZA E ASSISTENZA. Trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti – dipendenti militari – cessazione dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione – costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS per il periodo di servizio prestato – esclusione dal computo, secondo l’interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, da considerarsi diritto vivente, del beneficio della maggiorazione di un terzo per il servizio di volo, di cui all’art. 20 d.P.R. n. 1092/1973 – non fondatezza. L’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio si configura come un trattamento di favore, preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato. Una tale scelta è rimessa all’apprezzamento discrezionale del legislatore, che ne delimita i rigorosi presupposti oggettivi e soggettivi, in armonia con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza. Pertanto, la scelta di limitare la concessione del beneficio ai militari e ai dipendenti civili che cessino dal servizio dopo avere acquistato il diritto alla pensione non contrasta con il principio di eguaglianza. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 113/2011 l’istituto della costituzione di posizione assicurativa presso l’INPS, già previsto, in via generale, dall’articolo unico della legge n. 322/1958, e successivamente disciplinato, per i dipendenti dello Stato, dall’art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973, assolve una funzione di tutela previdenziale in favore del lavoratore iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive ovvero esonerative, che cessi dal servizio senza diritto a pensione, garantendo al medesimo la possibilità di fruire, in presenza ovviamente delle previste condizioni, di un trattamento pensionistico, secondo le regole dell’assicurazione generale obbligatoria.