RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

21 FEBBRAIO 2018, N. 35 REATI E PENE. Reati tributari – indebita compensazione – omesso versamento delle somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti – previsione di una soglia di punibilità di 50.000 euro annui anziché di 150.000 euro – non fondatezza. L’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 punisce il contribuente che, al fine di evadere le imposte dirette o l’IVA, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti predicato che sostituisce attualmente l’originario aggettivo fittizi . L’art. 10- quater d.lgs. n. 74/2000 punisce, invece, chi omette di versare somme dovute” tramite uno specifico tipo di artificio ossia mediante l’abusivo utilizzo dell’istituto della compensazione tributaria, attuato tramite l’inserimento di crediti non spettanti o inesistenti nel modello di pagamento unitario. Tali figure criminose, quindi, non si prestano ad una comparazione, presentandosi eterogenee per oggetto materiale, condotta tipica e – stando al prevalente orientamento giurisprudenziale – anche per sfera di tutela. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 273/2010 la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse costituiscono materia affidata alla discrezionalità del legislatore, involvendo apprezzamenti tipicamente politici. Le scelte legislative sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio. 21 FEBBRAIO 2018, N. 34 PROCESSO PENALE. Citazione del responsabile civile – facoltà dell’imputato di citare in giudizio la propria compagnia assicuratrice quale responsabile civile ex lege per danni derivanti da attività professionale [nella specie attività notarile] – non fondatezza. L’assicurazione per la responsabilità civile del notaio connessa all’esercizio dell’attività professionale, richiesta dagli artt. 19 e 20 l. n. 89/1913 Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili , come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 182/2006 Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia , è un’assicurazione obbligatoria ai ex lege e, dunque, è un’assicurazione che è destinata – negli intenti del legislatore – a tutelare, oltre all’assicurato, anche l’interesse del terzo danneggiato dall’attività notarile alla certezza del ristoro del pregiudizio patito. Tuttavia, il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, analoga a quella che contraddistingue la R.C.A. elemento che resta, dunque, dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell’assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall’art. 185, comma 2, c.p., e, per altro verso, di intervenire con una pronuncia additiva dotata di valenza innovativa in un ambito riservato alla discrezionalità del legislatore. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 75/2001 il particolare rigore con il quale – nel sistema delineato dal codice di rito del 1988 – devono essere misurate le disposizioni che regolano l’ingresso, in sede penale, di parti diverse da quelle necessarie e ciò a fronte dell’accentuata tendenza, caratteristica del nuovo impianto, a circoscrivere nei limiti dell’essenzialità tutte le forme di cumulo processuale, stante la maturata consapevolezza che l’incremento delle regiudicande – specie se, come quelle civili, estranee alle finalità tipiche del processo penale – non possa che aggravarne l’iter, con conseguente perdita di snellezza e celerità nelle cadenze e nei tempi di definizione. 21 FEBBRAIO 2018, N. 33 MAFIA. Provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata – confisca ex art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 [confisca c.d. allargata] – applicazione dell’istituto nel caso di condanna per il delitto di cui all’art. 648 codice penale [ricettazione] – non fondatezza. La confisca allargata” italiana di cui all’art. 12- sexies d.l. n. 306/1992 si caratterizza, rispetto al modello di confisca estesa” prefigurato dalla direttiva 2014/42/UE la quale si limita, peraltro, a stabilire norme minime”, senza impedire agli Stati membri di adottare soluzioni più rigorose , per il diverso e più ridotto standard probatorio. La sproporzione tra il valore dei beni e i redditi legittimi del condannato – che in base all’art. 5 della direttiva costituisce uno dei fatti specifici” e degli elementi di prova” dai quali il giudice può trarre la convinzione che i beni da confiscare derivino da condotte criminose” – vale, invece, da sola a fondare la misura ablativa in esame, allorché il condannato non giustifichi la provenienza dei beni, senza che occorra alcuna ulteriore dimostrazione della loro origine delittuosa. Sull’argomento, cfr. Cass. Pen., Sez. Un., n. 29022/2001 la confisca prevista dall’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 può essere disposta dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 676, comma 1, c.p.p., qualora non vi abbia provveduto il giudice della cognizione. 19 FEBBRAIO 2018, N. 32 CONTRATTO, ATTO, NEGOZIO GIURIDICO. Compravendita di immobile da costruire – tutele dell’acquirente previste dal d.lgs. n. 122/2005 – riferibilità, in base alla definizione legislativa di immobile da costruire”, ai soli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire – conseguente inapplicabilità ai contratti preliminari relativi ad immobili esistenti sulla carta” [ossia, muniti di progetto, ma non ancora della richiesta di permesso], nelle ipotesi in cui il mancato ottenimento del permesso sia individuato, nel corpo del contratto, quale condizione risolutiva della pattuizione – condizioni di operatività – necessaria indicazione, nel contratto preliminare [o nell’atto equipollente], degli estremi del permesso di costruire o della richiesta di permesso già presentata – conseguente inapplicabilità delle tutele ai contratti preliminari stipulati prima del deposito della domanda di rilascio del titolo abilitativo edilizio – non fondatezza. Rientra nella discrezionalità del legislatore perimetrare l’apparato delle speciali garanzie per l’acquirente di immobili da costruire, riferendo la loro applicazione alla compravendita di immobili la cui futura costruzione già si collochi nell’alveo del rispetto della normativa urbanistica per essere stato almeno richiesto il permesso di costruire. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 282/2010 il raffronto tra diverse regolamentazioni, mirato a verificare la giustificatezza, o no, della scelta legislativa della disciplina non uniforme, presuppone necessariamente l’omogeneità delle fattispecie poste in comparazione.