RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

2 FEBBRAIO 2018, N. 20 PREVIDENZA E ASSISTENZA. Pensione privilegiata ordinaria – abrogazione dell’istituto – non fondatezza. La disciplina della pensione privilegiata, contraddistinta da una spiccata specialità sul versante oggettivo e soggettivo, non può assurgere a tertium comparationis , idoneo a giustificare l’estensione della normativa derogatoria a tutti i dipendenti pubblici. Il regime speciale apprestato dal legislatore rispecchia la peculiarità dei comparti difesa, sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico, individuati secondo caratteristiche ragionevolmente omogenee, e si raccorda, per un verso, al più elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei comparti indicati e, per altro verso, alla mancanza di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni per le infermità contratte dai dipendenti di tali settori. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 428/1993 la pensione privilegiata è un istituto previdenziale che attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e perciò presuppone la cessazione del rapporto d’impiego. 2 FEBBRAIO 2018, N. 19 SENTENZE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEL CONSIGLIO DI STATO. Impugnazione per revocazione – casi di revocazione – rinvio ai casi e ai modi previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c. – manifesta inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 106 d.lgs. n. 104/2010 Attuazione dell’art. 44 l. 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo , e degli artt. 395 e 396 c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, comma 1, Cost., dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con l’ordinanza del 17 novembre 2016, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2017, è manifestamente inammissibile. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 49/2015 il principio di autonomia di ciascun giudizio di costituzionalità in via incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale. 2 FEBBRAIO 2018, N. 18 SPESE DI GIUSTIZIA. Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario – importi dovuti – obbligo per chi ha proposto una impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per l’impugnazione stessa – inammissibilità. Il fatto che il giudice a quo non abbia tenuto conto dell’opzione ermeneutica alternativa fondata sull’insuscettibilità dell’applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato – misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria – e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile, rende inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115/2002. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 78/2016 quanto alla determinazione del contributo unificato, l’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 stabilisce criteri diversi per il processo civile, amministrativo e tributario. Nel primo, per la quantificazione del contributo – come determinato dai primi sei commi del predetto art. 13 – vengono in rilievo sia la materia che il valore della controversia nel secondo – disciplinato dal comma 6-bis del medesimo articolo – è stato adottato il criterio della differenziazione per materia nel processo tributario – per i ricorsi davanti alle commissioni tributarie – il successivo comma 6-quater stabilisce importi crescenti per scaglioni di valore delle liti. 2 FEBBRAIO 2018, N. 17 IMPOSTE E TASSE. Imposta municipale propria [IMU] - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal d.l. n. 4/2015 - Applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. h , d.lgs. n. 504/1992 ai fondi ubicati nei Comuni classificati totalmente o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica – non fondatezza. Poiché il gettito dell’IMU non è attribuito alla Regione autonoma Sardegna, non sussiste il presupposto della potestà di modulazione dell’imposizione rivendicata dalla Regione, né, evidentemente, il conseguente riverbero sull’autonomia finanziaria regionale. Ne discende la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2015 – che, al fine di perimetrare l’esenzione dall’IMU, ha rinviato all’elenco dei Comuni italiani redatto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1 l. n. 991/1952 – promosse in riferimento all’art. 10 dello statuto speciale e, sotto un ulteriore profilo, agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale medesimo. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 121/2013 la disciplina dell’IMU ricade nella materia ordinamento tributario dello Stato”, che l’art. 117, comma 2, lett. e , Cost. riserva alla competenza legislativa statale.