RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

30 GENNAIO 2018, N. 16 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte – previsione che il compenso, per le impugnazioni coltivate dalla parte, non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili – non fondatezza. L’art. 106 d.P.R. numero 115/2002 non limita irragionevolmente il diritto di difesa, ma sollecita una particolare attenzione in capo al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. E la mancata liquidazione del compenso, se le impugnazioni coltivate dalla parte siano dichiarate inammissibili, si giustifica, per le ipotesi in cui la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione risulti ex ante prevedibile, proprio perché, altrimenti, i costi di attività difensive superflue sarebbero a carico della collettività. Sull’argomento, cfr. Cass., numero 34190/2003 l’art. 106 d.P.R. numero 115/2002 ha inteso scoraggiare la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di effetti a favore della parte, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della presentazione del ricorso. 30 GENNAIO 2018, N. 13 ARBITRATO. Lodo arbitrale – nuovo regime di impugnabilità per errori di diritto, limitata ai casi in cui la stessa sia espressamente disposta dalle parti o dalla legge – regime transitorio di cui al comma 4 art. 27 d.lgs. numero 40/2006 – esclusione dell’applicabilità del nuovo regime alle convenzioni arbitrali concluse prima della novella, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, costituente diritto vivente”, anche laddove la convenzione arbitrale nulla dica sul punto ed anche quando l’arbitrato sia attivato ed il lodo reso dopo l’entrata in vigore della novella del 2006 – non fondatezza. Coloro che hanno stipulato una clausola compromissoria nella vigenza del vecchio testo dell’art. 829, comma 3, c.p.c. – che prevedeva l’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto, salvo che le parti non avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile – sono in una situazione obiettivamente diversa rispetto ai contraenti che, dopo il 2 marzo del 2006, vigente la nuova regola posta dalla disciplina transitoria del d.lgs. numero 40/2006, devono esprimere una specifica volontà per realizzare il medesimo obiettivo dell’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto. In senso conforme, cfr. Corte Cost., numero 155/2014 la violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non, invece, quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. 30 GENNAIO 2018, N. 12 PREVIDENZA E ASSISTENZA. Gestione speciale trattamenti pensionistici INPS – previsione, con norma di interpretazione autentica, che la quota a carico dell’INPS va determinata con esclusivo riferimento all’importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale – illegittimità costituzionale. L’art. 18, comma 10, d.l. numero 98/2011 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria , convertito, con modificazioni, dalla l. numero 111/2011, è costituzionalmente illegittimo. Tale intervento legislativo, infatti, ancorché attuato mediante una regola formalmente astratta, risulta chiaramente diretto a determinare l’esito della controversia in corso tra il Fondo pensioni per il personale della ex Cassa di risparmio di Torino - Banca CRT S.p.A. e l’INPS, in senso favorevole a tale ente pubblico previdenziale. In senso conforme, cfr. Corte Cost., numero 94/2009 ancorché non sia vietato al legislatore emanare norme retroattive, con riferimento alla funzione giurisdizionale, non può essere consentito di risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie, violando i princìpi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi. 30 GENNAIO 2018, N. 11 PREVIDENZA. Impiegati degli enti locali – servizi non di ruolo riscattabili – servizio di vice pretore onorario – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 67 r.d. numero 680/1938 Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi. In senso conforme, cfr. Corte Cost., numero 46/1986 rientra nella discrezionalità del legislatore la previsione di discipline diverse in materia di riscatto in ordinamenti previdenziali diversi, che prevedono regolazioni peculiari per aspetti specifici, come la determinazione dei periodi temporali ammissibili al riscatto o il costo della relativa contribuzione. Tuttavia, tale discrezionalità incontra il limite della ragionevolezza, a fronte del quale discipline diverse che regolano situazioni che presentano espliciti caratteri di omogeneità non sono compatibili con il principio dettato dall’art. 3 Cost. 30 GENNAIO 2018, N. 10 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa – elezione del Consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti – preferenza unica – elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale, in caso di dimissioni o cessazione di uno dei componenti elettivi – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 1, comma 2, d.lgs. numero 62/2006 Modifica della disciplina concernente l’elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell’art. 2, comma 17, l. 25 luglio 2005, numero 150 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui ha modificato l’art. 9, comma 3, l. numero 186/1982 Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali , prevedendo che, in caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall’incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi, e nella parte in cui ha disposto l’abrogazione 4 dell’art. 7, comma 4, l. numero 186/1982. In senso conforme, cfr. Corte Cost., numero 250/2016 il controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli l’uno, relativo alle norme che determinano l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui esse si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della stessa l’altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega.