RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

18 GENNAIO 2018, N. 6 IMPIEGO PUBBLICO Giurisdizione nelle controversie di lavoro – controversie relative a rapporti di lavoro anteriori al 30 giugno 1998 – attribuzione delle stesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 – non fondatezza. In tema di translatio iudicii , perfino il supremo organo regolatore della giurisdizione, la Corte di cassazione, con la sua pronuncia può soltanto, a norma dell’art. 111, comma 8, Cost., vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma certamente non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto di merito o di rito di tale decisione. Sull’argomento, cfr. Cass., n. 13976/17 poiché la distinzione fra la giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali ha come implicazione necessaria che ciascuna giurisdizione si eserciti con l’attribuzione all’organo di vertice interno al plesso giurisdizionale del controllo e della statuizione finale sulla correttezza in iure ed in facto di tutte le valutazioni che sono necessarie per decidere sulla controversia, salvo quelle che implichino negazione astratta della tutela giurisdizionale davanti alla giurisdizione speciale ed a qualsiasi giurisdizione rifiuto oppure alla negazione della giurisdizione accompagnino l’indicazione di altra giurisdizione diniego , non è possibile prospettare che, fuori di tali due casi, il modo in cui tale controllo viene esercitato dall’organo di vertice della giurisdizione speciale, se anche si sia risolto in concreto nel negare erroneamente tutele alla situazione giuridica azionata, sia suscettibile di controllo da parte delle Sezioni Unite. 18 GENNAIO 2018, N. 5 SANITÀ PUBBLICA Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” – vaccinazioni obbligatorie – obbligatorietà e gratuità per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle seguenti vaccinazioni a anti-poliomielitica b anti-difterica c anti-tetanica d anti-epatite B e anti-pertosse f anti Haemophilus influenzae tipo b g anti-meningococcica B h anti-meningococcica C i anti-morbillo l anti-rosolia m anti-parotite n anti-varicella – adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie – sanzione amministrativa pecuniaria ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori in caso di mancata osservanza del previsto obbligo vaccinale – previsione che l’Azienda sanitaria locale, territorialmente competente, provvede a segnalare l’inadempimento dell’obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza – inserimento dei minori nelle istituzioni scolastiche ed educative in relazione all’adempimento dell’obbligo vaccinale – non fondatezza. In materia di vaccinazioni, la scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive spetta alla discrezionalità del legislatore, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 258/1994 l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l’interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura. 18 GENNAIO 2018, N. 4 MAFIA E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Codice delle leggi antimafia – documentazione – richiesta di comunicazione antimafia – accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa – adozione dell’informazione antimafia – non fondatezza . In linea generale, l’art. 84, co.3, d.lgs. n. 159/2011 ha espressamente esteso l’oggetto dell’informazione antimafia alla sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67, mentre l’art. 91 ha più specificamente allargato gli effetti interdittivi dell’informazione antimafia ai provvedimenti indicati dal precedente art. 67, purché del valore specificamente indicato. Nel contesto del d.lgs. n. 159/2011, e sulla base della legge delega n. 136/2010, nulla autorizza quindi a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l’informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività di cui all’art. 67, oltre che i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, se così il legislatore ha stabilito. Naturalmente spetta alla giurisprudenza comune, in sede di interpretazione del quadro normativo, decidere in quali casi e a quali condizioni il legislatore delegato abbia inteso attribuire all’informazione antimafia gli effetti della comunicazione antimafia. Sull’argomento, cfr. Cons. Stato, n. 1109/2017 l’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011 impone di adottare l’informazione antimafia, non soltanto quando l’accertamento eseguito in base all’art. 88, co. 2, permette di riscontrare la sussistenza di una delle cause impeditive di cui all’art. 67, ma anche quando emerge una precedente documentazione antimafia interdittiva in corso di validità, come è accaduto nel processo principale.