RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

7 DICEMBRE 2017, N. 259 PREVIDENZA Trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti – esclusione dal beneficio della maggiorazione del 18 per cento della quota parte di stipendio di importo pari all’ex voce retributiva indennità integrativa speciale” – non fondata. Nella commisurazione del trattamento di quiescenza ai redditi percepiti in costanza del rapporto di lavoro, l’art. 38 Cost. prescrive di salvaguardare la proporzione fra trattamento previdenziale e quantità e qualità del lavoro svolto e la sufficienza del trattamento ad assicurare le esigenze di vita del lavoratore pensionato. L’art. 36 Cost., applicabile alle prestazioni previdenziali per il tramite e nella misura tracciata dall’art. 38 Cost., costituisce parametro di tali esigenze di vita, determinate secondo valutazioni generali ed oggettive, che tutelino non solo i bisogni elementari e vitali, ma anche le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell’attività lavorativa svolta. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 531/1988 la determinazione della base retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, chiamato a compiere una congrua valutazione che contemperi le esigenze di vita dei lavoratori, che ne sono beneficiari, e le disponibilità finanziarie. 7 DICEMBRE 2017, N. 258 CITTADINANZA Straniero – acquisto della cittadinanza – obbligo di prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica – previsione di tale obbligo anche nel caso in cui lo stesso non possa essere adempiuto da parte di persona affetta da disabilità, a causa della condizione patologica – illegittimità costituzionale parziale. La necessità di prestare giuramento e la mancata acquisizione della cittadinanza che, in sua assenza, ne consegue possono determinare una forma di emarginazione sociale che esclude irragionevolmente il portatore di gravi disabilità dal godimento della cittadinanza, intesa quale condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale, oltre a determinare un’ulteriore e possibile forma di emarginazione anche rispetto ad altri familiari che abbiano conseguito la cittadinanza. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 80/2010 per ognuna delle diverse forme di disabilità è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona la discrezionalità del legislatore, nell’individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. 6 DICEMBRE 2017, N. 255 FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI Fallimento delle società, originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali [nella specie srl] – possibilità di estensione della procedura fallimentare alla società di fatto tra la stessa società di capitali e altri soci di fatto [persone fisiche o società] – non fondatezza. Un’interpretazione dell’art. 147, co. 5, l. fall. che conducesse all’affermazione dell’applicabilità della norma al solo caso di fallimento dell’imprenditore individuale in essa espressamente considerato, risulterebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost In senso conforme, cfr. Corte Cass., n. 1095/2016 una volta dimostrata, in maniera rigorosa, l’esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da S.r.l., il fallimento in estensione di queste ultime è un’automatica conseguenza del fallimento della società di fatto di cui fanno parte, ai sensi dell’art. 147, co.1, l. fall., senza che sia necessario l’accertamento della loro specifica insolvenza. 6 DICEMBRE 2017, N. 254 LAVORO Trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori – contratto di subfornitura – mancata estensione della responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore, prevista con riferimento al contratto di appalto di opere e servizi – non fondatezza. La ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost. della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento. In senso conforme, cfr. Corte Cass., n. 14431/2008 il rapporto di subfornitura, enucleato al fine di dare adeguata tutela, a fronte di abusi che determinino un eccessivo squilibrio nei diritti e negli obblighi delle parti, alle imprese che lavorino in stato di dipendenza economica rispetto ad altre, riguarda il fenomeno meramente economico della cosiddetta integrazione verticale fra imprese, ma è riferibile ad una molteplicità di figure negoziali a volte estremamente eterogenee, da individuarsi caso per caso, potendo assumere i connotati del contratto di somministrazione, della vendita di cose future, [quindi, anche] dell’appalto d’opera o di servizi ecc 6 DICEMBRE 2017, N. 253 PROCESSO PENALE Impugnazioni – sentenza di primo grado contenente statuizione di confisca ex art. 12-sexies, decreto-legge n. 306 del 1992 – facoltà dei terzi, lesi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza, di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca – inammissibilità. Non si vede per quali ragioni il rimedio cautelare, benché ritenuto congruo nella fase anteriore alla confisca, dovrebbe cessare di essere tale in quella successiva, pur non essendo mutati nei confronti del terzo le condizioni e gli effetti del sequestro. In senso conforme, cfr. Corte Cass., n. 48126/2017 il terzo, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen 6 DICEMBRE 2017, N. 251 ISTRUZIONE PUBBLICA Docenti della scuola statale di ruolo a tempo indeterminato – preclusione alla partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assorbimento del precariato – illegittimità costituzionale. L’art. 1, co. 110, della legge n. 107/2015 esclude dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti coloro che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. In questo modo, il diritto di partecipare al concorso pubblico è condizionato alla circostanza – invero eccentrica” rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità – che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale. Di contro, un’analoga preclusione non è prevista per i docenti con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, né per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione. Pertanto, nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la disposizione censurata confligge non solo con l’art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 41/2011 dal quadro normativo vigente si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124/1999 , istitutiva delle graduatorie permanenti, sia quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. 1 DICEMBRE 2017, N. 250 PREVIDENZA E ASSISTENZA Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici – perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 – esclusione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS – riconoscimento integrale per i trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS, e in diverse misure percentuali, per quelli compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS – riconoscimento della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo INPS, con riguardo alla rivalutazione prevista per il biennio 2012-2013, nella misura del 20 per cento negli anni 2014-2015 e del 50 per cento a decorrere dall’anno 2016 – non fondatezza. Il blocco della perequazione per due soli anni e il conseguente trascinamento” dello stesso agli anni successivi non costituiscono un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze, di interesse generale, perseguite dall’art. 24, commi 25 e 25-bis, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, come sostituito il comma 25 e inserito il comma 25-bis , rispettivamente, dai numeri 1 e 2 dell’art. 1, co. 1, del decreto-legge n. 65/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2015. Tali disposizioni incidono su una limitata percentuale dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, non sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza da parte di pensionati titolari di trattamenti medio-alti. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 70/2015 non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, co. 25, del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge n. 214/2011 , impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost., in quanto limita, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Il censurato azzeramento della perequazione automatica sfugge ai canoni della prestazione patrimoniale di natura tributaria così come definiti dalla giurisprudenza costituzionale, dato che esso non dà luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinato a reperire risorse per l’erario. La norma de qua, disponendo per un biennio il blocco del meccanismo di rivalutazione esclusivamente di taluni trattamenti pensionistici, non riveste natura tributaria, in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del titolare di un trattamento pensionistico. In particolare, in assenza di una decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, viene meno in radice il presupposto per affermare la natura tributaria della disposizione. Inoltre, viene a mancare il requisito che consente l’acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato e, poiché la disposizione stessa non fornisce, neppure in via indiretta, una copertura a pubbliche spese, ma determina esclusivamente un risparmio di spesa.